Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


25/04/2004

la revisione delle tabelle millesimali errate

Quesito:

Come è possibile modificare una tabella millesimale contenente errori riguardanti la       minor assegnazione di superficie ad alcuni locali in condominio.

                        Come fare per tentare di ottenere il risarcimento per quanto maggiormente pagato sulla base delle tabelle millesimali errate?

 

Risponde: ANDREA TOLOMELLI - Presidente dell’ALAC di Bologna.

 

       Il quesito posto va risolto alla luce dell’articolo 69 N° 1, delle disposizioni d’attuazione del codice civile, a mente del quale i valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essere riveduti o modificati quando risulta che sono conseguenze d’errore. L’errore di misurazione di una o più unità immobiliari costituenti il condominio, determinando un’obiettiva differenza tra il valore effettivo delle singole unità ed il valore proporzionale ad esse attribuito delle tabelle millesimali, potrà farsi rientrare nella precitata fattispecie normativa dando così giustificazione alla revisione delle predette tabelle millesimali (vedi conformemente Cass.civ. sezioni unite N° 6222 del 9 Luglio 1997). Pertanto del caso di specie, dovrà porsi la questione all’attenzione dell’Amministratore del condominio invitandolo a rimetterla all’assemblea straordinaria dei condomini. L’assemblea per affrontare correttamente la vertenza dovrà poi nominare un tecnico di fiducia per la verifica delle tabelle millesimali e la riformulazione, eliminando gli errori riscontrati. Le nuove tabelle millesimali dovranno poi essere approvate dall’unanimità dei condomini, in caso di disaccordo, Lei potrà comunque rivolgersi all’Autorità giudiziaria competente. Per quanto riguarda la riformulazione dei bilanci secondo le nuove tabelle millesimali, ed eventuale storno di quanto maggiormente pagato, a meno che, non sia raggiunto dall’unanimità dei partecipanti al condominio, un patto in tal senso, l’accordo unanime dei condomini di modificare la tabella millesimale, come pure la sentenza che accolga la domanda di revisione o modifica dei valori millesimali, ha natura costitutiva e non dichiarativa, e pertanto non giustifica di per se la retroattività dei nuovi valori millesimali (vedi conformemente Cass.civ. sez II N°7696 dell’8 Settembre 1994).

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