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25/04/2004
la revisione
delle tabelle millesimali errate
Quesito:
Come è possibile modificare una tabella millesimale
contenente errori riguardanti la minor
assegnazione di superficie ad alcuni locali in
condominio.
Come fare per tentare di
ottenere il risarcimento per quanto maggiormente
pagato sulla base delle tabelle millesimali errate?
Risponde: ANDREA TOLOMELLI - Presidente dell’ALAC di
Bologna.
Il quesito
posto va risolto alla luce dell’articolo 69 N° 1,
delle disposizioni d’attuazione del codice civile, a
mente del quale i valori proporzionali dei vari
piani o porzioni di piano possono essere riveduti o
modificati quando risulta che sono conseguenze
d’errore. L’errore di misurazione di una o più unità
immobiliari costituenti il condominio, determinando
un’obiettiva differenza tra il valore effettivo
delle singole unità ed il valore proporzionale ad
esse attribuito delle tabelle millesimali, potrà
farsi rientrare nella precitata fattispecie
normativa dando così giustificazione alla revisione
delle predette tabelle millesimali (vedi
conformemente Cass.civ. sezioni unite N° 6222 del 9
Luglio 1997). Pertanto del caso di specie, dovrà
porsi la questione all’attenzione
dell’Amministratore del condominio invitandolo a
rimetterla all’assemblea straordinaria dei
condomini. L’assemblea per affrontare correttamente
la vertenza dovrà poi nominare un tecnico di fiducia
per la verifica delle tabelle millesimali e la
riformulazione, eliminando gli errori riscontrati.
Le nuove tabelle millesimali dovranno poi essere
approvate dall’unanimità dei condomini, in caso di
disaccordo, Lei potrà comunque rivolgersi
all’Autorità giudiziaria competente. Per quanto
riguarda la riformulazione dei bilanci secondo le
nuove tabelle millesimali, ed eventuale storno di
quanto maggiormente pagato, a meno che, non sia
raggiunto dall’unanimità dei partecipanti al
condominio, un patto in tal senso, l’accordo unanime
dei condomini di modificare la tabella millesimale,
come pure la sentenza che accolga la domanda di
revisione o modifica dei valori millesimali, ha
natura costitutiva e non dichiarativa, e pertanto
non giustifica di per se la retroattività dei nuovi
valori millesimali (vedi conformemente Cass.civ. sez
II N°7696 dell’8 Settembre 1994). |