Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


28/03/2004

Installazione di un condizionatore

Quesito :

E’ possibile installare un condizionatore sulla facciata di un edificio in Condominio, anche nella considerazione che altri condomini hanno apportato modifiche alla facciata esterna con opere quali, antenne paraboliche e condizionatori attaccati alla facciata prospiciente al proprio balcone? Si consideri inoltre che l’opera è necessaria per motivi di salute.

 

Risponde: ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

 

 Gentilissimi lettori,

                                                 il caso in esame richiede anzitutto un’attenta verifica del Regolamento di Condominio vigente nello stabile in discorso, al fine di rinvenire l’esistenza di divieti all’alterazione, modifica, appoggio o affissione di strutture alla facciata condominiale. Nella supposta assenza di simili divieti, si deve ritenere, ex articolo 1102 c.c., il diritto del condominio di sfruttare la facciata condominiale per ancorarvi un condizionatore, purché il manufatto non comporti una lesione dei diritti degli altri condomini o del decoro architettonico dello stabile condominiale. Pertanto dinnanzi alla Vostra decisione di installare un apparecchio per il condizionamento del Vostro appartamento, il Condominio potrebbe opporre il diritto alla tutela del decoro architettonico dello stabile, esperendo le azioni legali del caso. L’indagine rivolta a stabilire se in concreto ricorra o meno un’alterazione del decoro architettonico del fabbricato rientra nei poteri del Giudice di merito. Ritengo poi che l’appoggio di un manufatto ad un muro perimetrale prospiciente ad un terrazzo ad altezza superiore alla ringhierà, e pertanto visibile dall’esterno, debba essere considerato analogamente al pari del caso in cui dovesse venire agganciato un condizionatore al muro comune affianco o sotto ad una semplice finestra. E’  interessante poi rammentare la sentenza della Suprema Corte di Cassazione N° 5417/02 a mente della quale: “ Nel Condominio il Giudice nel decidere dell’incidenza di una innovazione sul decoro architettonico, deve adottare caso per caso criteri di maggiore o minore rigore in considerazione delle caratteristiche del singolo edificio e/o della parte di esso interessata, accertando anche se esso avesse originariamente ed in qualche misura una unilateralità di linee di stile suscettibile di significativa alterazione in relazione all’innovazione, nonché se su di essa avessero o meno inciso, menomandola, precedenti diverse modifiche operate da altri condomini” Di certo, sia nella fase stragiudiziale che nella successiva eventuale fase giudiziale, sarà importante motivare la Vostra intenzione, allegando anche la necessità del condizionatore per provati motivi di salute, stante l’affermazione costituzionale della Salute come fondamentale diritto dell’individuo, ex articolo 32 della Costituzione Repubblicana. Si verranno pertanto così a contrapporre il diritto alla Salute del condomino, da un lato, con il diritto alla tutela del decoro architettonico dell’edifico, dall’altro.

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