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28/03/2004
Installazione di un condizionatore
Quesito
:
E’ possibile
installare un condizionatore sulla facciata di un
edificio in Condominio, anche nella considerazione
che altri condomini hanno apportato modifiche alla
facciata esterna con opere quali, antenne
paraboliche e condizionatori attaccati alla facciata
prospiciente al proprio balcone? Si consideri
inoltre che l’opera è necessaria per motivi di
salute.
Risponde: ANDREA
TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna
Gentilissimi lettori,
il
caso in esame richiede anzitutto un’attenta verifica
del Regolamento di Condominio vigente nello stabile
in discorso, al fine di rinvenire l’esistenza di
divieti all’alterazione, modifica, appoggio o
affissione di strutture alla facciata condominiale.
Nella supposta assenza di simili divieti, si deve
ritenere, ex articolo 1102 c.c., il diritto del
condominio di sfruttare la facciata condominiale per
ancorarvi un condizionatore, purché il manufatto non
comporti una lesione dei diritti degli altri
condomini o del decoro architettonico dello stabile
condominiale. Pertanto dinnanzi alla Vostra
decisione di installare un apparecchio per il
condizionamento del Vostro appartamento, il
Condominio potrebbe opporre il diritto alla tutela
del decoro architettonico dello stabile, esperendo
le azioni legali del caso. L’indagine rivolta a
stabilire se in concreto ricorra o meno
un’alterazione del decoro architettonico del
fabbricato rientra nei poteri del Giudice di merito.
Ritengo poi che l’appoggio di un manufatto ad un
muro perimetrale prospiciente ad un terrazzo ad
altezza superiore alla ringhierà, e pertanto
visibile dall’esterno, debba essere considerato
analogamente al pari del caso in cui dovesse venire
agganciato un condizionatore al muro comune affianco
o sotto ad una semplice finestra. E’ interessante
poi rammentare la sentenza della Suprema Corte di
Cassazione N° 5417/02 a mente della quale: “ Nel
Condominio il Giudice nel decidere dell’incidenza di
una innovazione sul decoro architettonico, deve
adottare caso per caso criteri di maggiore o minore
rigore in considerazione delle caratteristiche del
singolo edificio e/o della parte di esso
interessata, accertando anche se esso avesse
originariamente ed in qualche misura una
unilateralità di linee di stile suscettibile di
significativa alterazione in relazione
all’innovazione, nonché se su di essa avessero o
meno inciso, menomandola, precedenti diverse
modifiche operate da altri condomini” Di certo,
sia nella fase stragiudiziale che nella successiva
eventuale fase giudiziale, sarà importante motivare
la Vostra intenzione, allegando anche la necessità
del condizionatore per provati motivi di salute,
stante l’affermazione costituzionale della Salute
come fondamentale diritto dell’individuo, ex
articolo 32 della Costituzione Repubblicana. Si
verranno pertanto così a contrapporre il diritto
alla Salute del condomino, da un lato, con il
diritto alla tutela del decoro architettonico
dell’edifico, dall’altro. |