|
28/11/2004
Il
Conto Corrente condominiale
Quesito
:
Come può il
condomino accertarsi che il proprio conto corrente
sia gestito correttamente dall’amministratore?
L’Amministratore del condominio ove abito mi ha
spiegato che in quanto persona giuridica lui solo
può accedere al conto corrente. Ora abbiamo in corso
lavori di ristrutturazione per i quali dovrò versare
cifre ingenti.
Risponde : ANDREA
TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna
Gentile lettore,
il quesito posto
richiede alcune specificazioni e osservazioni di
natura preliminare. Anzitutto il Condominio non ha
personalità giuridica essendo un particolare tipo di
proprietà, come tale disciplinato nel nostro codice
civile all’interno del libro terzo, per l’appunto
denominato “della proprietà”, che si
caratterizza per la contemporanea esistenza in un
edificio di più proprietà esclusive e parti comuni a
servizio delle prime. Non avendo il Condominio
personalità giuridica, l’Amministratore è un
mandatario dei condomini, le cui funzioni e compiti
sono disciplinati dalla legge e dall’Assemblea dei
condomini. Pertanto, qualora i condomini abbiano
deliberato ed incaricato l’Amministratore ad aprire
presso un Istituto di Credito un conto corrente, sul
quale far confluire i contributi, tanto ordinari
quanto straordinari, che i condomini stessi andranno
a versare sulla base dei bilanci contabili approvati
in sede assembleare, ex art. 1135 – 1136 c.c., ed al
quale attingere per le spese di mantenimento delle
parti comuni e per l’erogazione dei servizi di
comune interesse, potranno, specie in occasione di
lavori di ristrutturazione particolarmente onerosi,
deliberare affinché il predetto conto possa essere
movimentato esclusivamente a firma congiunta con un
condomino all’uopo incaricato, come pure potranno
richiedere all’Amministratore di inviare copia degli
estratti bancari a uno o più condomini. Qualora
l’Assemblea non intenda disporre simili vincoli,
adottando una delibera con i quorum di cui
all’articolo 1136 c.c., secondo comma, pari alla
maggioranza dei condomini intervenuti all’assemblea
che rappresenti almeno la metà del valore
dell’edificio, ogni condomino avrà comunque facoltà
di richiedere all’Amministratore copia degli
estratti bancari, esercitando il suo diritto di aver
copia della documentazione afferente al proprio
Condominio, come da ultimo ribadito dalla Corte di
Cassazione con sentenza N°15159 del 29 novembre
2001. Discorso diverso nel caso in cui
l’Amministratore non utilizzasse un conto corrente
“intestato” al Condominio, ma facesse
confluire i versamenti dei diversi condomini
appartenenti a più stabili da questi amministrati su
di un unico conto corrente intestato a lui o ad una
società di gestione, qualora eserciti la propria
attività in forma societaria, nel qual caso, non
sarà giustificabile la richiesta del condomino di
copia della documentazione bancaria, in quanto non
afferente al Condominio di proprio interesse, ben
potendo però questi chiedere all’Amministratore di
essere ragguagliato, con una certa frequenza, col
limite di non creare intralcio allo svolgimento
della normale attività amministrativa, sulla stato
dei pagamenti ai fornitori e degli incassi delle
rate. Il condomino potrà in alternativa sollecitare
l’Assemblea affinché si pronunci per l’apertura di
un conto corrente dedicato al Condominio, tenendo
presente che in giurisprudenza si sta formando un
orientamento che, considera illegittimo il far
confluire i versamenti dei condomini su di un conto
personale dell’Amministratore e di conseguenza
adduce l’illegittimità della delibera che
eventualmente preveda il mantenimento di un conto
corrente personale dell’Amministratore, in quanto
ciò verrebbe così ad integrare una lesione del
diritto di ciascun condomino alla trasparenza,
chiarezza e comprensibilità della gestione, tale da
costituire un limite inderogabile alle scelte
dell’Assemblea dei condomini (Trib. civ. di Genova
16 settembre 1993). Si consideri infine che, il
Legislatore proponente il progetto di riforma del
Condominio, licenziato lo scorso maggio dalla
Commissione Giustizia del Senato della Repubblica,
ha ritenuto di disporre l’obbligatorietà di un conto
corrente “intestato” al Condominio con la
possibilità di adottare modalità che assicurino un
potere ispettivo da parte dei condomini e
nell’eventualità assoggettarlo alla firma congiunta
con un condomino incaricato dall’Assemblea; tutte
facoltà che già la vigente legislazione riconosce
all’Assemblea dei condomini nelle modalità
anzidette. |