Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


28/11/2004

Il Conto Corrente condominiale

 

Quesito :

Come può il condomino accertarsi che il proprio conto corrente sia gestito correttamente dall’amministratore? L’Amministratore del condominio ove abito mi ha spiegato che in quanto persona giuridica lui solo può accedere al conto corrente. Ora abbiamo in corso lavori di ristrutturazione per i quali dovrò versare cifre ingenti.

 

Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

 

Gentile lettore,

                               il quesito posto richiede alcune specificazioni e osservazioni di natura preliminare. Anzitutto il Condominio non ha personalità giuridica essendo un particolare tipo di proprietà, come tale disciplinato nel nostro codice civile all’interno del libro terzo, per l’appunto denominato “della proprietà”, che si caratterizza per la contemporanea esistenza in un edificio di più proprietà esclusive e parti comuni a servizio delle prime. Non avendo il Condominio personalità giuridica, l’Amministratore è un mandatario dei condomini, le cui funzioni e compiti sono disciplinati dalla legge e dall’Assemblea dei condomini. Pertanto, qualora i condomini abbiano deliberato ed incaricato l’Amministratore ad aprire presso un Istituto di Credito un conto corrente, sul quale far confluire i contributi, tanto ordinari quanto straordinari, che i condomini stessi andranno a versare sulla base dei bilanci contabili approvati in sede assembleare, ex art. 1135 – 1136 c.c., ed al quale attingere per le spese di mantenimento delle parti comuni e per l’erogazione dei servizi di comune interesse, potranno, specie in occasione di lavori di ristrutturazione particolarmente onerosi, deliberare affinché il predetto conto possa essere movimentato esclusivamente a firma congiunta con un condomino all’uopo incaricato, come pure potranno richiedere all’Amministratore di inviare copia degli estratti bancari a uno o più condomini. Qualora l’Assemblea non intenda disporre simili vincoli, adottando una delibera con i quorum di cui all’articolo 1136 c.c., secondo comma, pari alla maggioranza dei condomini intervenuti all’assemblea che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio, ogni condomino avrà comunque facoltà di richiedere all’Amministratore copia degli estratti bancari, esercitando il suo diritto di aver copia della documentazione afferente al proprio Condominio, come da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza  N°15159 del 29 novembre 2001. Discorso diverso nel caso in cui l’Amministratore non utilizzasse un conto corrente “intestato” al Condominio, ma facesse confluire i versamenti dei diversi condomini appartenenti a più stabili da questi amministrati su di un unico conto corrente intestato a lui o ad una società di gestione, qualora eserciti la propria attività in forma societaria, nel qual caso, non sarà giustificabile la richiesta del condomino di copia della documentazione bancaria, in quanto non afferente al Condominio di proprio interesse, ben potendo però questi chiedere all’Amministratore di essere ragguagliato, con una certa frequenza, col limite di non creare intralcio allo svolgimento della normale attività amministrativa, sulla stato dei pagamenti ai fornitori e degli incassi delle rate. Il condomino potrà in alternativa sollecitare l’Assemblea affinché si pronunci per l’apertura di un conto corrente dedicato al Condominio, tenendo presente che in giurisprudenza si sta formando un orientamento che, considera illegittimo il far confluire i versamenti dei condomini su di un conto personale dell’Amministratore e di conseguenza adduce l’illegittimità della delibera che eventualmente preveda il mantenimento di un conto corrente personale dell’Amministratore, in quanto ciò verrebbe così ad integrare una lesione del diritto di ciascun condomino alla trasparenza, chiarezza e comprensibilità della gestione, tale da costituire un limite inderogabile alle scelte dell’Assemblea dei condomini (Trib. civ. di Genova 16 settembre 1993). Si consideri infine che, il Legislatore proponente il progetto di riforma del Condominio, licenziato lo scorso maggio dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, ha ritenuto di disporre l’obbligatorietà di un conto corrente “intestato” al Condominio con la possibilità di adottare modalità che assicurino un potere ispettivo da parte dei condomini e nell’eventualità assoggettarlo alla firma congiunta con un condomino incaricato dall’Assemblea; tutte facoltà che già la vigente legislazione riconosce all’Assemblea dei condomini nelle modalità anzidette.

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