Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


28/11/2004

La ripartizione delle spese di tinteggiatura

del vano  e dell’atrio scale

 

Quesito:

Abito in una piccola palazzina ove si sono svolti lavori di tinteggiatura dell’atrio interno e del vano scale. Come vanno ripartite le spese? L’Amministratore intende suddividerle applicando l’articolo 1124 c.c., è corretto?

 

Risponde :            ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

 

Nella supposta assenza di specifiche pattuizioni di natura regolamentare, il quesito posto trova soluzione dall’interpretazione dell’articolo 1124 c.c., che prevede un particolare modo di ripartizione delle spese di manutenzione e ricostruzione delle scale, per metà in ragione del valore del piano o porzione di piano e per l’altra metà in proporzione all’altezza dei diversi piani. Il tenore letterale del citato disposto si riferisce chiaramente alle sole opere afferenti alla scala, intesa quale corpo complesso, costituito da più gradini, alzate pedate, ringhiere passamani e sostegni vari, tutte parti per la cui manutenzione soccorre la ratio dell’articolo in parola che, come detto, prevede una suddivisione dei costi parametrata in parte al posizionamento dei diversi fondi, attribuendo così, un maggior onere per i proprietari d’immobili allocati ai piani alti, essendo serviti da un maggior tratto di scala, in quanto è da presumersi che, parafrasando la relazione d’accompagnamento al vigente codice dell’allora Guardasigilli: “con il maggior uso i proprietari dei piani alti diano luogo a un maggior consumo”. Devono invece escludersi dall’ambito di operatività dell’articolo 1124 c.c., stante la sua formulazione, quelle spese relative alla manutenzione ed alla tinteggiatura dei muri attigui alla scala, nei quale la stessa è inflitta o appoggiata; spese che, viceversa, dovrebbero venir correttamente ripartite secondo i millesimi generali, ex articolo 1123 c.c., interessando murature comuni che fanno parte di tutto il fabbricato, al pari dei muri esterni. Si noti che, il Legislatore del 1942, attesa l’estrema puntualità con cui ha avuto cura di formulare ogni singola norma del “nuovo” Istituto del Condominio, se avesse voluto disporre l’applicazione del dell’articolo 1124 c.c. anche alle spese per la manutenzione dei muri ai quali il corpo scale si poggia, gli avrebbe di certo menzionati. A onor del vero, in passato, parte della Dottrina era orientata nell’annoverare nell’accezione del termine “scale” utilizzato dal Codificatore predisponete l’articolo 1124 c.c., anche la tinteggiatura dei muri di sostegno come pure equiparava le spese di manutenzione alle spese di pulizia e di illuminazione. Orbene, tale Letteratura è stata oggi contraddetta da più interpretazioni giurisprudenziali, ove per quanto attiene alle spese di pulizia e d’illuminazione della scala è stato chiarito come queste non possano ricondursi automaticamente al disposto dell’articolo 1124 c.c. non trattandosi di spese di manutenzione, bensì di spese utili a permettere ai condomini un più confortevole uso e godimento delle cose comuni e di quelle proprie (vedi. conformemente Cass. Civile N°8657 del 3 ottobre 1996), per le quali l’Assemblea dei condomini può deliberare il criterio di ripartizione che dovesse ritenere più consono alle peculiarità dello stabile, con la maggioranza di cui all’articolo 1136 c.c., secondo comma, e che i muri delimitativi del vano scale non possono essere considerati alla stregua delle scale, ne degli accessori delle medesime, in quanto essendo parte della struttura portante dell’edificio, sono da considerarsi parte comune necessaria per l’esistenza dello stesso e di conseguenza, per le relative spese è stato ritenuto corretto l’averle ripartite a norma del disposto dell’articolo 1123 c.c., in millesimi generali, affermandosi nel contempo come improprio ogni richiamo all’articolo 1124 c.c., non trattandosi di spese per la conservazione delle scale (vedi Tribunale di Bologna, 23 ottobre 2000 N° 2695). Discorso diverso per tutti quei corpi scale esterni al fabbricato, le cui spese di manutenzione delle murature di contenimento andranno correttamente ripartite secondo il dettato dell’articolo 1124 c.c., non avendo altra funzione se non quella di sorreggere e comporre il corpo scale medesimo, come pure per i costi occorrenti alle opere di consolidamento della rampa scale (vedi conformemente Cass. Civile N°3968 del 7 maggio 1997).Se vi è pertanto una diatriba sulla modalità di ripartizione delle spese di manutenzione delle pareti che contornano le scale, non vi è invece alcun dubbio per la suddivisione delle spese di tinteggiatura del atrio scale che dovrà avvenire ex articolo 1123 c.c., ovverosia per i millesimi generali dei comproprietari, non potendosi, nel caso, in alcun modo applicare l’articolo 1124 c.c..

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