Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


29 Febbraio 2004

IL RIFACIMENTO DELLE TERRAZZE A LASTRICO

Quesito:

Sono amministratore di un condominio in Bologna, nel quale bisogna provvedere al rifacimento integrale di una terrazza, ad uso esclusivo di un condomino, ormai vetusta, che copre due negozi (uno dei quali è molto più grande dell’altro, ma coperto solo in minima parte dalla terrazza) ed un magazzino al piano sotterraneo coperto per l’intera superficie della terrazza; inoltre vi sono delle spese di sistemazione per alcuni danni alla tinteggiatura di uno dei due negozi. Come devo affrontare il problema, come mi devo comportare nel riparto di tutte queste spese?

 

Risponde: ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’A.L.A.C. di Bologna

 

Gentile Amministratore,

 

                                               Nella supposta assenza di una specifica pattuizione rinvenibile all’interno del Regolamento di Condominio in essere nello stabile da Lei amministrato, la norma principe da adottare nel riparto sia delle spese di rifacimento della terrazza a lastrico, sia di quelle occorrenti al ripristino dei danni arrecati alle proprietà esclusive sottostanti, è l’articolo 1126 del codice civile, enunciato dal nostro codificatore per i lastrici solari, e per analogia ormai ritenuto, da consolidata giurisprudenza, applicabile alle cosiddette “terrazze a livello”, ovverosia alle terrazze poste all’altezza e piano delle unità immobiliari alle quali si accede, che fungono da copertura a sottostanti piani dell’edificio (ex plurimis Cass. Civ. N° 12682 del 17.10.2001). A mente della precitata norma, dovranno contribuire alle spese di rifacimento della terrazza de quo, per un terzo il proprietario dell’appartamento che ha l’uso esclusivo della terrazza e per i restanti due terzi tutti i condomini del fabbricato a cui il lastrico serve, in proporzione al valore del piano o della porzione di piano di ciascuno. Nel caso di specie, mi permetto poi di osservare che, la ripartizione dei due terzi di spesa secondo i rispettivi millesimi generali di proprietà delle unità immobiliari coperte dalla terrazza, potrebbe risultare iniqua e foriera di problematiche essendovi una proprietà esclusiva molto estesa, e probabilmente con un elevato valore millesimale, ma solo coperta per una piccola parte dalla terrazza a lastrico, che pertanto con l’applicazione del millesimo generale verrebbe a sostener in gran parte la spesa, pur fruendone un minor benefizio rispetto alle altre proprietà coinvolte; ritengo pertanto di suggerire l’applicazione di un riparto ad hoc tra le proprietà chiamate a sostenere i due terzi di spesa, sulla base delle superfici rispettivamente coperte. Correlativamente all’obbligo di contribuire alle spese di manutenzione del lastrico o terrazza a lastrico, incombenti sui condomini, proprietari di immobili siti nella porzione verticale sottostante alla copertura, assieme al condomino superficiario, deriva un diritto deliberativo di tutti questi in ordine alle spese di ristrutturazione ed una inscindibile responsabilità collettiva ex articolo 2051 c.c. per i danni derivanti da difetto di manutenzione, come più volte confermato dalla Suprema Corte di Cassazione (ex plurimis Cass. Civile 28.11.2001 N° 15131). Infine, per esaustività di trattazione, mi corre l’obbligo di specificare che saranno suscettibili di ripartizione ex art. 1126 c.c., le spese di rifacimento dell’impermeabilizzazione e della pavimentazione sovrastante, considerato che, la sostituzione della guaina impermeabilizzate comporta necessariamente la demolizione del piastrellato di calpestio, rimanendo viceversa a carico del proprietario superficiario le spese ab extra, quali quelle per una pavimentazione di maggior pregio rispetto a quella originaria, quelle occorrenti alla rimozione, accantonamento o ripristino, di un eventuale giardino pensile, o alla eventuale tinteggiatura della ringhiera, che viceversa quest’ultima dovrà essere sopportata o dal condomino proprietario della terrazza o da tutti i condomini in millesimi generali, ex art. 1123, qualora la si ritenga un pregio per tutto lo stabile, anche in considerazione delle consuetudini adottate nel tempo pregresso dal Condominio.

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