Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


20/06/2004

La suddivisione delle spese di rifacimento dei balconi

 

Quesito:

 

Colgo l’occasione fornitami da Repubblica per rivolgervi un quesito in merito alla corretta ripartizione delle spese sostenute nel mio Condominio per il rifacimento dei balconi privati. L’assemblea con il voto favorevole di 516 millesimi deliberò i lavori di ripristino e tinteggiatura dei fascioni in cemento armato, frontali e laterali, componenti i diversi balconi privati, stabilendo di ripartire le spese in millesimi generali di proprietà. Alla successiva riunione assembleare, a distanza di un anno, siamo stati messi a conoscenza dall’Amministratore che i condomini dei locali sprovvisti di balcone non avevano pagato la quota di spese attribuitagli, contestando il riparto per millesimi generali, sostenendo che le stesse dovevano essere imputate solamente ai proprietari dei balconi. Potete fornirmi una Vostra opinione?

 

 

Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

 

 

Per risolvere il problema dell’imputazione delle spese di manutenzione dei balconi negli edifici in condominio, occorre preliminarmente chiarire che trattasi di beni a servizio delle proprietà dalle quali vi si accede, facenti parte esteticamente delle facciate esterne dello stabile. Pertanto come possiamo desumere da una copiosissima elaborazione giurisprudenziale, per quanto attiene alle opere di sistemazione del calpestio, delle guaine d’impermeabilizzazione e dei massetti o parapretti interni, le conseguenti spese dovranno esse poste a carico del singolo condomino proprietario dell’appartamento adiacente, che trae utilità dal manufatto, mentre per quanto attiene agli elementi dei balconi  che concorrono a determinare i lineamenti e la fisionomia delle facciate dello stabile nelle proprie linee architettoniche, quali i frontalini, i parapetti esterni, i piastrini ed “cielini” (la facciata opposta al piano di calpestio soprastante), trattandosi di parti attratte nell’alea della facciata, bene comune a tutti i comproprietari ex articolo 1117 c.c. , come pure per quanto attiene ai gocciolatoi, necessari al corretto deflusso delle acque piovane, le spese occorrenti alla loro manutenzione dovranno essere sostenute da tutti i condomini secondo i rispettivi millesimi di comproprietà ai sensi dell’articolo 1123 c.c. . In tal senso la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza N° 1361 del 18 marzo 1989 ha avuto modo di affermare come le spese occorrenti per il ripristino dei rivestimenti esterni dei muretti di recinzione delle terrazze di proprietà esclusiva, afferendo ad elementi che costituiscono parte integrante della facciata – parte comune – e che si inquadrano nell’aspetto estetico dell’edificio, sono a carico di tutti i condomini e non soltanto dei proprietari esclusivi delle singole terrazze. Così pure il Tribunale di Milano nella sentenza N° 15193 del 14.10.1991 ha ritenuto corretto porre a carico della collettività condominiale le spese di manutenzione dei frontalini e cornicioni, nonché delle balaustre esterne trattandosi di elementi che concorrono a formare con la loro armonia e simmetria il decoro architettonico dello stabile nel suo complesso. Si noti poi che sempre più l’odierna giurisprudenza è correttamente orientata a riconoscere la tutela del decoro architettonico, non solo a Condomini dotati di particolari fregi d’interesse artistico, ma anche a comuni stabili che nella linearità e simmetricità degli elementi  esterni assumono una propria armonia esteriore. Nel caso di specie, trattandosi della manutenzione  e tinteggiatura dei fascioni in cemento armato frontali e laterali dei balconi,  manufatti ben visibili dall’esterno, e pertanto costituenti la facciata dello stabile nel suo complesso architettonico, si può concludere che, l’Assemblea dei condomini, stante quanto premesso, abbia correttamente deliberato gli interventi occorrenti su parti d’interesse comune, imputando le relative spese a tutti i condomini sulla base dei millesimi generali di comproprietà.

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