Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


mento è centralizzato e la suddivi

31/10/2004

 Distacco dall’Impianto Ascensore condominiale

 

Quesito:

Abito in una casa colonica recentemente ristrutturata composta da quattro unità abitative ai piani terra con giardino e due mansarde;  al piano superiore, quest'ultime servite da ascensore. Posso in qualche maniera rinunciare all'utilizzo dell'ascensore visti gli alti costi, tenendo presente che l'altro proprietario non vi vuole rinunciare?

 

Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

 

Il quesito anzidetto trova soluzione nell’applicazione del disposto di cui al secondo comma dell’articolo 1118 c.c., a mente del quale: “il condomino non può rinunziando al diritto sulle cose comuni sottrarsi al contributo per le spese per la loro conservazione”, rientrando l’ascensore tra gli impianti comuni per l’espressa inserzione nel punto terzo dell’art. 1117 c.c.. Come costantemente ribadito in giurisprudenza, le spese di mantenimento e di ripristino dei beni comuni, considerate dall’articolo 1118 c.c., costituiscono l’oggetto di obbligazioni propter rem, nelle quali il nesso tra l’obbligo e la res non può essere modificato dall’interferenza di elementi soggettivi, restando per conseguenza tali spese sempre dovute in proporzione alla misura di comproprietà del bene comune. Non può pertanto ravvisarsi in capo al condominio un autonomo ed arbitrario diritto a rinunziare all’utilizzo del bene comune per sottrarsi alle spese per la conservazione di questo. Per quanto attiene poi alle spese d’uso, quali la forza motrice, ricercando per analogia nelle motivazioni alla base di precedenti giurisprudenziali emessi riguardo al distacco di un condomino dall’impianto centralizzato di riscaldamento, potrebbe ammettersi un’esclusione del condomino dalle spese di funzionamento dell’impianto ascensore a patto che, quest’ultimo, riesca a provare che, a seguito del mancato utilizzo dell’impianto da parte sua, si  ridurranno proporzionalmente i consumi e non né deriverà danno alcuno per coloro che continuano a fruire dell’impianto. Ciò premesso, nel caso di specie, caratterizzato da un ascensore a servizio di due soli appartamenti, nella supposta assenza di specifiche e alquanto insolite ed improbabili previsioni regolamentari di natura contrattuale, deve negarsi la possibilità per un condomino di esentarsi dalle spese necessarie per la manutenzione e conservazione del bene, comprendendo in queste anche i costi del contratto annuale di manutenzione e per le verifiche periodiche all’impianto imposte per legge, anche perché il venir meno di una quota di contribuzione determinerebbe un ingiustificato ed altrettanto illegittimo aggravio dei costi per l’altro condomino. Per quanto poi alle sole spese relative alla forza motrice, trattandosi di cosiddette “spese d’uso”, dimostrata l’inibizione duratura ed effettiva all’utilizzo del bene, potrebbe così sostenersi un’esclusione dal pagamento dei costi della corrente elettrica, fatto salvo per il permanere di eventuali costi fissi. Concludendo, non credo che, una simile operazione possa portare ad un vantaggio proporzionato al mancato utilizzo dell’ascensore.

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