|
mento è centralizzato e la suddivi
31/10/2004
Distacco
dall’Impianto Ascensore condominiale
Quesito:
Abito in una casa
colonica recentemente ristrutturata composta da
quattro unità abitative ai piani terra con giardino
e due mansarde; al piano superiore, quest'ultime
servite da ascensore. Posso in qualche maniera
rinunciare all'utilizzo dell'ascensore visti gli
alti costi, tenendo presente che l'altro
proprietario non vi vuole rinunciare?
Risponde : ANDREA
TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna
Il quesito anzidetto trova soluzione
nell’applicazione del disposto di cui al secondo
comma dell’articolo 1118 c.c., a mente del quale: “il
condomino non può rinunziando al diritto sulle
cose comuni sottrarsi al contributo per le spese
per la loro conservazione”, rientrando
l’ascensore tra gli impianti comuni per l’espressa
inserzione nel punto terzo dell’art. 1117 c.c.. Come
costantemente ribadito in giurisprudenza, le spese
di mantenimento e di ripristino dei beni comuni,
considerate dall’articolo 1118 c.c., costituiscono
l’oggetto di obbligazioni propter rem, nelle
quali il nesso tra l’obbligo e la res non può
essere modificato dall’interferenza di elementi
soggettivi, restando per conseguenza tali spese
sempre dovute in proporzione alla misura di
comproprietà del bene comune. Non può pertanto
ravvisarsi in capo al condominio un autonomo ed
arbitrario diritto a rinunziare all’utilizzo del
bene comune per sottrarsi alle spese per la
conservazione di questo. Per quanto attiene poi alle
spese d’uso, quali la forza motrice, ricercando per
analogia nelle motivazioni alla base di precedenti
giurisprudenziali emessi riguardo al distacco di un
condomino dall’impianto centralizzato di
riscaldamento, potrebbe ammettersi un’esclusione del
condomino dalle spese di funzionamento dell’impianto
ascensore a patto che, quest’ultimo, riesca a
provare che, a seguito del mancato utilizzo
dell’impianto da parte sua, si ridurranno
proporzionalmente i consumi e non né deriverà danno
alcuno per coloro che continuano a fruire
dell’impianto. Ciò premesso, nel caso di specie,
caratterizzato da un ascensore a servizio di due
soli appartamenti, nella supposta assenza di
specifiche e alquanto insolite ed improbabili
previsioni regolamentari di natura contrattuale,
deve negarsi la possibilità per un condomino di
esentarsi dalle spese necessarie per la manutenzione
e conservazione del bene, comprendendo in queste
anche i costi del contratto annuale di manutenzione
e per le verifiche periodiche all’impianto imposte
per legge, anche perché il venir meno di una quota
di contribuzione determinerebbe un ingiustificato ed
altrettanto illegittimo aggravio dei costi per
l’altro condomino. Per quanto poi alle sole spese
relative alla forza motrice, trattandosi di
cosiddette “spese d’uso”, dimostrata
l’inibizione duratura ed effettiva all’utilizzo del
bene, potrebbe così sostenersi un’esclusione dal
pagamento dei costi della corrente elettrica, fatto
salvo per il permanere di eventuali costi fissi.
Concludendo, non credo che, una simile operazione
possa portare ad un vantaggio proporzionato al
mancato utilizzo dell’ascensore. |