Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


03/10/2004

 

Il distacco di un appartamento dall’impianto centralizzato di riscaldamento

 

Quesito:

 

Mi                                                                         Mia mamma abita in una palazzina ove l'impianto di riscaldamento è centralizzato e la suddivisione delle spese viene fatta per millesimi. Un condomino si vuole distaccare dall'impianto e provvedere per suo conto, tramite caldaietta a gas. Può farlo, ci vuole l'approvazione tramite maggioranza dell'assemblea? una parte delle spese per riscaldamento dell'intero Condominio (il 30%) rimane comunque a suo carico? la stessa percentuale vale anche per le spese generali di manutenzione?

 

 Risponde :           ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna


                Secondo un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, la decisione di uno o più condomini di distaccare il loro appartamento dall’impianto centralizzato di riscaldamento, è da considerarsi legittima a patto che, l’operazione non danneggi l’impianto stesso, non ne alteri il funzionamento pregiudicando la regolare erogazione del servizio oppure non determini un aggravio dei costi d’esercizio per i condomini restanti allacciati all’impianto (vedasi da ultimo al Cass. Civ. N°5974 del 25.03.2004). Considerando che, nella maggior parte dei casi, l’esclusione di un’unità dall’impianto centralizzato di riscaldamento provoca un aumento delle spese per i condomini che continuano ad usufruire del riscaldamento centralizzato, è interessante riportare come in precedenti giurisprudenziali, sia stato ritenuto legittimo il distacco di un fondo solamente dinnanzi all’offerta del condomino interessato di farsi carico del maggior contributo per gli altri condomini, derivante dalla sua azione, continuando a partecipare alle spese di gestione in ragione di una percentuale di spesa. Non è pertanto codificabile in astratto una simile percentuale, essendo rimessa al concreto accertamento dei maggiori costi per i condomini che rimangono allacciati all’impianto centralizzato ed all’accordo tra le parti. Tale soluzione appare alquanto equa ove si consideri che, comunque, il quartiere che verrà riscaldato autonomamente godrà sempre della protezione calorica derivante dal riscaldamento centralizzato delle altre parti dell’edificio condominiale. I condomini i quali intendono riscaldare autonomamente i propri fondi, saranno sempre vincolati alla corresponsione delle spese necessarie per la conservazione e manutenzione dell’impianto comune; infatti a norma dell’articolo 1118 del c.c.– 2° comma, il condomino non può rinunciando al diritto sulle cose comuni sottrarsi al contributo delle spese per la loro conservazione. Come ci ha chiarito un’importante sentenza della Corte di Cassazione – la N°10214 del 20.11.1996 – cha ha analizzato la vexata questio delle conseguenze derivanti dalla rinuncia del singolo condomino al servizio di riscaldamento centralizzato, la ragione del disposto dell’articolo 1118 del c.c. sta nella natura stessa delle spese di conservazione e di ripristino della cosa comune, che costituiscono l’oggetto di vere e proprie obbligazioni propter rem, nelle quali il nesso tra l’obbligo e la res non può essere modificato dall’interferenza di elementi soggettivi, restando per conseguenza tali spese sempre dovute in proporzione alla quota che esprime la misura di comproprietà del bene comune che abbisogna di manutenzioni. Diverso è il discorso per le cosiddette spese d’uso, quali le spese per l’acquisto del combustibile, dovute in virtù del godimento che il singolo condomino trae dal servizio offerto dall’impianto; per queste spese, il condomino il quale non usufruisca più del servizio di riscaldamento centralizzato non è più tenuto alla contribuzione pro-quota, fatta eccezione per l’eventuale percentuale di cui sopra.

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