Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


03/10/2004

Il condomino di maggioranza

 Quesito :

Il Condominio dove abito esiste un ambiente denominato portineria che non è utilizzato con questa funzione, lo occupa invece una società che ha 800 millesimi. Attualmente nella portineria vengono effettuati lavori di ristrutturazione. E’ regolare che vengano fatti interventi edili anche nell'appartamento-portineria senza interpellare gli altri condomini? Inoltre se vengono fatte delle modifiche interne agli ambienti in comproprietà non ci vuole il consenso unanime per dette lavorazioni?

 

Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

 

La soluzione al quesito esposto, richiede alcune precisazioni  di carattere preliminare. Anzitutto dal combinato disposto dagli articoli 1135 e 1120 c.c. si evince che, spetta ai condomini, ritualmente riuniti in assemblea, deliberare quelle opere di manutenzione straordinarie e le innovazioni ai bene comuni, tra i quali la portineria, per espressa inserzione nel punto secondo dell’articolo 1117 c.c. Deve poi argomentarsi che, la portineria è il luogo destinato all’alloggio del portiere e dei suoi familiari per lo svolgimento dei compiti tipici di portierato. Continuando nel ragionamento è bene chiarire, fin da subito che, il singolo condomino non può mai utilizzare la cosa comune in maniera esclusiva, sacrificando così il pari diritto degli altri condomini, come sancito dall’articolo 1102 c.c. ultimo comma. Nell’assenza del portiere è vietato a tutti i condomini, compreso all’eventuale condomino di maggioranza, qualsiasi utilizzo difforme dei relativi locali, che nel caso, dovrebbe essere deliberato dall’Assemblea dei condomini, in quanto ciò verrebbe a comportare una modifica del vincolo di destinazione d’uso del bene comune, atto innovativo, per la cui deliberazione è necessaria la maggioranza qualificata prevista dal quinto comma dell’articolo 1136 c.c. (vedi Cass. Civ. N°2585 del 25.03.1988). La modifica della destinazione d’uso del locale di portineria ed i lavori edili che ne conseguono direttamente, dovranno pertanto essere deliberati dall’assemblea dei condomini con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al Condominio ed i due terzi del valore dell’edificio. Se i lavori straordinari all’interno della portineria, di cui Lei fa cenno, non sono invece riconducibili al cambio di destinazione d’uso dell’immobile, questi dovranno comunque essere deliberati dall’assemblea dei condomini alla maggioranza di cui all’art. 1136, 2° comma, c.c., ovverosia alla maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresenti almeno la metà del valore di questo. Si noti infine, come il criterio della cosiddetta “doppia maggioranza” nell’assunzione delle delibere assembleari, previsto specificatamente dal nostro Legislatore per gli edifici in Condominio, diversamente da quanto disposto per la comunione ove è richiesta mera maggioranza delle quote, si attesti come un criterio a garanzia per i singoli condomini in tutti quei casi in cui vi è un condomino che detiene una larga maggioranza dei millesimi, come nel caso del costruttore ancora proprietario di un rilavante numero d’appartamenti. Per assumere valide delibere assembleari pertanto non basta la mera maggioranza millesimale, semplice o qualificata, ma dovrà formalizzarsi anche la maggioranza dei condomini; in difetto non si potranno assumere valide delibere o comunque si concretizzeranno delibere che il condominio dissenziente potrà impugnare innanzi all’Autorità Giudiziarie competente, a norma dell’art. 1137 c.c..

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