Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


04/07/2004

Locazioni abitative

rinnovo dei contratti tra vecchia e nuova normativa

 

Quesito:

Sono proprietario di un immobile che ho concesso in locazione con contratto sottoscritto in data 31/12/1997 relativo ad immobile ad uso abitativo ai sensi della legge n. 392/1978, per la durata di anni quattro, rinnovabile per ulteriori quattro anni, salvo disdetta da comunicarsi al conduttore almeno sei mesi prima della scadenza, rinnovatosi automaticamente in data 31/12/2001.

Mio figlio, peraltro, vorrebbe sposarsi ed andare ad abitare nell’immobile locato, posso ottenere la liberazione di tale appartamento per la data del 30/12/2005?

 

 

Risponde: avv. Debora Lolli

 

Da quanto emerge dal quesito posto appare chiaro come il contratto di locazione da lei concluso rientri tra quelli stipulati nel vigore della legge 392/1978, c.d. sull’equo canone, in base alla quale tale contratto deve avere la durata minima di quattro anni, prorogabili per altri quattro in caso di mancata disdetta anticipata. A tale normativa è poi seguita la legge 431/1998 sulle locazioni ad uso abitativo, che ha innovato profondamente la materia. Pertanto, il contratto di locazione in esame, pur essendo stato sottoscritto nella vigenza della vecchia legge, si è tacitamente rinnovato, in data 31/12/2001, nel vigore della nuova disciplina introdotta della legge 431/98, non essendo stata data alcuna disdetta anticipata. Si impone pertanto, preliminarmente la soluzione del problema della transitorietà tra le due diverse discipline. Come anzidetto, il contratto di locazione da lei sottoscritto si è rinnovato tacitamente nel 2001, e cioè quando era già entrata in vigore la nuova legge, cui occorrerà fare riferimento. In merito alla durata dei contratti ed al rinnovo degli stessi, l’art. 2 della citata legge prevede che, il contratto di locazione di immobili ad uso abitativo debba essere stipulato per la durata di anni quattro, decorsi i quali lo stesso si rinnova tacitamente per altri quattro anni, salvo che il locatore dia disdetta motivata con preavviso di almeno sei mesi prima della scadenza, qualora ricorrano i casi espressamente elencati dalla stessa legge. Il successivo comma 6 dell’articolo 2, stabilisce poi che, i contratti di locazione stipulati prima dell’entrata in vigore della legge 431/98, che si siano rinnovati tacitamente vigente la nuova legge, sono disciplinati dal comma 1 del medesimo art. 2, che dispone appunto la durata dei contratti di locazione secondo la nota formula del “4+4”. Com’era prevedibile, la portata di tale esplicito richiamo e la disciplina da applicarsi in concreto sono state oggetto di diverse pronunzie giurisprudenziali, spesso assai diverse tra loro. L’orientamento ormai prevalente in giurisprudenza è quello che ritiene che il contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto nel vigore della vecchia legge, in caso di mancata tempestiva disdetta, per la scadenza immediatamente successiva all’entrata in vigore della nuova legge, si rinnovi ai sensi dell’art 2 commi 1° e 6°, e cioè per la durata di quattro anni più quattro, salvo disdetta motivata con preavviso di almeno sei mesi prima della scadenza, nei casi espressamente elencati dall’art. 3 della legge 431/98, tra i quali rientra il caso in cui il locatore debba destinare l’immobile “ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado”. In definitiva, se da un lato il contratto di locazione da lei concluso si è tacitamente rinnovato in data 31/12/2001 tendenzialmente fino alla data del 30/12/2009, dall’altro, rientrando il caso da lei prospettato fra quelli previsti dall’art. 3 della citata legge 431/98, per i quali è prevista la possibilità di dare disdetta anticipata per la scadenza del primo quadriennio, ella ben potrà, dare disdetta motivata del contratto in questione per la data del 30/12/2005, mediante raccomandata a/r, con preavviso di almeno sei mesi prima, nella quale dovrà espressamente manifestare la Sua intenzione di adibire l’immobile ad abitazione di Suo figlio, richiamando, altresì, l’articolo di legge sopra citato.

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