Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


05/09/2004

villette a schiera

 Quesito:

Sono proprietario di una villetta a schiera che costituisce un condominio di quattro unità abitative. Il proprietario di una di queste è stato costretto a rifare il tratto di rete fognaria passante nel suo giardino. Premesso che il condotto fognario è comune a tutti, perché attraversa le proprietà con tratti di diversa lunghezza, vorrei sapere se anche gli altri tre condomini devono partecipare alle spese? Esiste una misura percentuale già codificata in cui suddividere l'onere?

 

 

Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

 

Il complesso immobiliare descritto costituisce un cosiddetto “condominio orizzontale” fattispecie atipica alla quale spesso la giurisprudenza estende analogicamente l’operatività delle norme sul Condominio degli edifici di cui agli articoli 1117 e seguenti c.c.. Ciò premesso, data per pacificamente assunta tra i partecipanti la normativa sul Condominio, nell’assenza di una specifica disciplina contenuta nell’ambito del Regolamento di Condominio, principio generale è che tutti i condomini contribuiscano alle spese di manutenzione dei beni comuni in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo che si tratti di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, allorché le spese saranno suddivise in proporzione all’uso che ciascuno ne può fare (art. 1123 c.c. commi 1° e 2°). Essendo la fognatura un bene comune a tutti i condomini, come esplicitamente previsto dell’articolo 1117 c.c. punto terzo, per la parte di utilità comune a tutti, le occorrenti spese di manutenzione dovrebbero essere sopportate in ragione dei diversi millesimi di proprietà, come d’altro canto tutti i condomini dovrebbero  essere invitati a deliberare le opere necessarie, vagliando costi e modalità d’intervento. Pertanto nella mancanza di una tabella millesimale, l’Assemblea o provvederà a dare incarico ad un tecnico per la redazione di una tabella millesimale, oppure potrà ripartire la spesa in parti uguali. Inoltre l’articolo 1101 c.c., dettato in materia di comunione, stabilisce espressamente una presunzione di uguaglianza delle quote di compartecipazione alla comunione; norma che, troverà piena applicazione qualora dovesse essere contestata l’individuazione del complesso immobiliare come Condominio, dovendosi nel caso necessariamente applicare la generica disciplina della Comunione. Per completezza aggiungerei che, sono a carico di tutti i condomini le spese di riparazione dei tratti di fognatura a servizio dello scarico di tutte le proprietà allacciate, rimanendo invece a carico dei singoli le spese di manutenzione di quei tratti di fognatura ad esclusiva funzionalità delle singole unità immobiliari. La Suprema Corte di Cassazione con sentenza N° 5331 del 12 ottobre 1979 ha ritenuto corretto ripartire le spese di sistemazione dei canali di scarico fognari secondo i millesimi generali di proprietà a norma dell’articolo 1123 codice civile primo comma, purché i condotti costituiscano un impianto unico non suscettibile di frazionamenti, quali parti integranti del condotto principale  nel quale confluiscono e senza del quale non potrebbero funzionare.

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