Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


05/09/2004

L’Amministratore di Fatto

Quesito :

 

Abito in uno stabile di 24 appartamenti, ove da tempo la gestione del Condominio è affidata ad un condomino ivi residente, che esso stesso si definisce e si firma “gestore” e non Amministratore. Per consenso di tutti i condomini a parte me, non si è mai provveduto nelle assemblee al rinnovo / nomina annuale della carica, essendo la nostra “una Famiglia” e godendo la persona della fiducia totale, anche perché non percepisce compenso. Avendo però riserve sul metodo procedurale ed altro nella gestione piuttosto antiquata del Condominio, ho gli strumenti necessari per porre in discussione la nomina di un amministratore regolare e che sia eletto annualmente?

 

 

Risponde: ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

 

Gentile Lettore, da quanto esposto, si può dedurre che, nel Condominio descritto si è tacitamente instaurato una sorta di amministratore di fatto, ovverosia una persona che, per l’ampio consenso dei condomini e nell’acquiescenza dei dissidenti, provvede alle funzioni tipiche dell’Amministratore di Condominio pur nella mancanza di una formale investitura da parte dell’assemblea dei condomini ex art. 1135 c.c. comma primo. Occorre da subito precisare che, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto validamente conferito l’incarico d’amministrazione, verbalmente o anche tacitamente, attraverso il comportamento concludente dei condomini che, abbiano considerato l'Amministratore tale a tutti gli effetti, pur in assenza di una regolare nomina assembleare, rivolgendosi abitualmente a lui in detta veste, senza metterne in discussione i poteri di gestione e di rappresentanza del Condominio (vedi, conformemente Cass. civile, sez. II, 10-04-1996, N°3296). Sennonché nel caso di specie, il condomino stesso che ha assunto le funzioni amministrative, non si è mai ritenuto un Amministratore a tutti gli effetti, firmandosi e definendosi “gestore”, forse rifacendosi all’istituto della “gestione d’affari”, ex articoli 2028 e seguenti c.c. caratterizzato dall’utilità iniziale e dalla mancanza di proibizione degli interessati, istituto al quale taluna dottrina si richiama nell’intento di inquadrare giuridicamente la figura dell’amministratore di fatto. Ciò premesso, occorre chiarire che, a norma dell’articolo 1129 del c.c. quando in un Condominio i condomini sono più di quattro, l’Assemblea nomina un Amministratore e se questa non vi provvede la nomina e fatta dall’Autorità Giudiziaria su ricorso di uno o più condomini. Tale norma è inderogabile dalla volontà delle parti, come espresso nell’ultimo comma dell’articolo 1138 c.c., per cui ne un Regolamento di condominio ne eventuali successivi accordi tra i condomini potranno escludere la nomina dell’Amministratore, pena la nullità di una siffatta convenzione.  Il secondo comma dell’articolo 66 delle disposizioni d’attuazione al c.c. riconosce poi ad ogni condomino, in mancanza dell’Amministratore, la facoltà di convocare l’Assemblea dei condomini tanto ordinaria, quanto straordinaria. Pertanto, atteso che, nel caso in trattazione, il Condominio è privo di Amministratore, non riconoscendosi tale nemmeno il condomino che nel tempo ha sopperito alla lacuna, provvedendo alla mera gestione dello stabile, ciascun condomino potrà prendere l’iniziativa di convocare l’Assemblea dei condomini  ponendo all’ordine del giorno la nomina di un Amministratore ed in difetto, nel caso non si raggiunga il quorum necessario alla nomina dell’Amministratore, ai sensi dell’articolo 1136 2° e 4° comma c.c., pari alla maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio, potrà rivolgersi all’Autorità Giudiziaria affinché sopperisca all’inerzia o al disaccordo dell’Assemblea nominando un Amministratore.

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