Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


06/06/2004

Le servitù di passaggio

Quesito:

Possiedo un immobile con cortile gravato da servitù di passaggio costituita mediante atto di divisione ereditaria. A causa della trasformazione dell’attività svolta nel fondo adiacente al mio, in favore del quale è stata costituita la predetta servitù, da attività di falegnameria in attività di vendita al dettaglio, il passaggio di veicoli sulla mia corte si è notevolmente intensificato, con notevoli danni per la stessa. A questo punto vorrei sapere se posso limitare tale passaggio di veicoli sul mio fondo e se, intendendo il proprietario del fondo dominante asfaltare il mio cortile gravato da servitù, devo contribuire alle spese necessarie per tale intervento di manutenzione.

 

RISPONDE: avv. Debora Lolli

 

E’ necessario innanzitutto inquadrare sul piano giuridico la fattispecie in questione. La servitù di passaggio è un diritto reale di godimento che rientra nel generale istituto delle servitù prediali, definite dall’art. 1027 c.c. come peso imposto su di un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.

Nel caso in esame, appare chiaro come tale servitù sia stata costituita su base volontaria, essendo stata stabilita mediante atto di divisione ereditaria, e come, pertanto, occorra far riferimento alle pattuizioni contenute in detto atto per circoscrivere le effettive caratteristiche di tale diritto. Infatti, se nel precitato atto di divisione sono state stabilite in favore del fondo dominante estensione e modalità di esercizio della servitù di passaggio senza limitazione alcuna, non si avrà modo di diminuire l’estensione di tale diritto, diversamente, se gli accordi costitutivi non specificano nulla in merito a ciò, allora è necessario ricorrere ai principi generali della fattispecie ed alle norme che regolano in via sussidiaria la materia, con particolare riguardo al criterio indicato dall’art. 1065 c.c., il quale afferma che, nei casi in cui manchi una puntualizzazione ad hoc nel titolo costitutivo, ovvero nei casi dubbi, il bisogno del fondo dominante deve essere soddisfatto in base al criterio detto “del minimo prezzo”, con il minor aggravio possibile per il fondo servente.

Una volta che Lei sia riuscito a chiarire quale sia la reale portata del diritto di servitù a favore del fondo dominante e cioè dell’immobile nel quale si svolge l’attività di vendita al dettaglio potrà valutare se il proprietario del medesimo stia abusando del diritto di passaggio oltre quanto consentitogli dal titolo, o se davvero l’esercizio dello stesso sia ab origine senza limite alcuno; se il suo caso rientrasse in tale ultima ipotesi, la norma che potrebbe venirle in soccorso è l’art. 1067 c.c., che vieta al proprietario del fondo dominante di apportare innovazioni che rendono più gravosa la condizione del fondo servente, anche se sarebbe necessario valutare caso per caso se le innovazioni effettuate dal proprietario del fondo dominante rechino o meno una reale intensificazione dell’onere gravante sul fondo servente e, soprattutto, se tale situazione possa trovare una qualche giustificazione nella normale evoluzione dei tempi. La Giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, sul punto non è concorde, avendo la stessa valutato in maniera diversa casi assai simili al suo, talora ritenendo che l’intensificarsi della circolazione di veicoli sul fondo servente costituisca un oggettivo aggravio delle condizioni di esercizio della servitù causato dal proprietario del fondo dominante ai danni di quello del fondo servente, pertanto inaccettabile, tal’altra, e questa è la corrente più seguita, escludendo un oggettivo peggioramento e rilevando, diversamente, come ad esempio un’intensificazione di passaggio di veicoli su di un fondo servente sia frutto di una semplice evoluzione tecnica dovuta al mutamento del contesto sociale  come tale, pertanto, accettabile.

Ove nel caso di specie, tuttavia, si rilevasse che l’intensificarsi del  passaggio di veicoli causato della mutata attività commerciale svolta nei locali posti sul fondo dominante costituisce un aggravio insostenibile, ella ben potrebbe rivolgersi al giudice chiedendo la verifica di tale asserito pregiudizio e, a seguito di un accertamento in tal senso, ottenere il ripristino delle modalità originarie di esercizio della servitù, oltre al risarcimento dei danni subiti.

Anche la seconda parte del suo quesito, peraltro, trova piena soluzione nelle norme del codice civile e nei principi generali in materia di servitù.

Infatti, l’art. 1069 c.c. stabilisce che le opere che il proprietario del fondo dominante voglia porre in essere sul fondo servente per il mantenimento della servitù di cui gode dovranno essere effettuate nei modi e nei tempi che rechino il minore incomodo possibile al proprietario del fondo servente, ed il primo dovrà accollarsene, in linea di massima, anche la relativa spesa, salvo che il titolo costitutivo del diritto di servitù - nel suo caso l’atto di divisione ereditaria - non disponga diversamente. Dunque, nel caso in esame, se l’atto di divisione ereditaria nulla precisa in merito agli oneri di manutenzione, le spese necessarie per asfaltare il cortile saranno a carico del proprietario del fondo dominante, ciò, tuttavia, salvo il caso in cui si prospetti anche per lei un giovamento per effetto dell’opera di manutenzione, posto che, in tale ultimo caso, lo stesso art. 1069 c.c., ultimo comma, le imporrebbe di contribuire alle spese necessarie per l’opera richiesta dal suo vicino in misura corrispondente all’effettivo vantaggio che il suo fondo ne conseguirebbe, senza in ogni caso doversi considerare in tale importo anche l’accrescimento di valore che il suo cortile verrebbe comunque ad avere grazie ai predetti interventi.

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