Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


LA REVISIONE DELLE TABELLE MILLESIMALI A SEGUITO DEL COLLEGAMENTO DEL SOTTOTETTO

 

Quesito:

Due anni fa ho acquistato la proprietà di un appartamento all’ultimo piano di un immobile; dopo aver informato il Condominio e l’Amministratore e avendo il relativo DIA, ho ricavato dalla porzione di sottotetto un’area adibita a ripostiglio (senza avere così l’abitabilità in quanto molto bassa) aprendo due vasistas sul tetto. La scorsa assemblea di condominio ha deciso a maggioranza che i millesimi delle varie proprietà venissero ricalcolati a mie spese includendovi anche il sottotetto da me utilizzato. Volevo sapere se ciò è per mè obbligatorio e quindi devo provvedere al ricalcalo a mie spese aumentando i miei millesimi e di conseguenza diminuire quelli degli altri, oppure no, non trattandosi di superficie abitabile.

 

Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

 

Il quesito esposto trova soluzione nell’ambito dell’articolo 69 n° 2 delle disposizioni d’attuazione al codice civile, a mente del quale, le tabelle millesimali vigenti in un Condominio possono essere rivedute: “quando per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, …., o di innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano”. Si aggiunga poi che, tale norma non autorizza i condomini a deliberare a maggioranza la revisione delle tabelle millesimale, addebitando inoltre gli oneri economici connessi al condomino imputato della modificazione, bensì contiene una delle ipotesi in cui i condomini potranno richiedere al Giudice competente la revisione delle tabelle. È  infatti ormai consolidata in giurisprudenza la tesi secondo cui la delibera assembleare, adottata a maggioranza, che modifichi la tabella millesimale è inefficace nei confronti del condomino dissenziente o assente per radicale nullità, come pure allo stesso modo saranno nulle le successive delibere assunte sulla base dei nuovi millesimi approvati a maggioranza, in ossequio al principio che l’atto nullo non produce alcun effetto e non può essere convalidato dal corso del tempo (vedi in tal senso Cass. Civ., sez. II°, N° 3920 del 11 09 1989). Ciò premesso, nel caso di specie ritengo che l’opera da Lei eseguita sia più correttamente inquadrabile in un mero, e più che legittimo, collegamento tra due fondi già di sua proprietà, senza che ciò abbia comportato modifica di destinazione alcuna;  infatti il sottotetto, come da lei spiegato, è rimasto tutt’oggi un area destinata a ripostiglio come in precedenza, con l’unica differenza che ora può accedervi direttamente dal Suo appartamento. Va poi aggiunto che, comunque tale lavoro difficilmente potrà essere assunto ad innovazione di così ampia portata da comportare una notevole alterazione dei rapporti originari tra piani o porzioni di piano, legittimando così la richiesta di revisione della tabella vigente ai sensi e per gli effetti della precitata norma. Il nostro legislatore nel formulare l’articolo 69 delle disposizioni d’attuazione al c.c.  ha palesemente voluto escludere che una qualsiasi modificazione dello stato originario del Condominio potesse autorizzare i condomini ad invocare la revisione delle tabelle millesimali vigenti, con tutti i conseguenti problemi;  conformemente la Suprema Corte di Cassazione ha sentenziato che, le tabelle millesimali possono essere rivedute e modificate solamente se è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano (Cass. Civ., sez. II°, N° 1408 del 19.02.1999). Si consideri poi che, anche nel caso denegato in cui si dovessero ritenere alterati i millesimi, la redazione della nuova tabella non potrà non prescindere da una verifica di tutte le unità immobiliari, e pertanto credo sia alquanto improbabile che nessun condomino non abbia, nel corso del tempo, modificato all’interno dei propri fondi la situazione esistente al momento di redazione delle tabelle originarie, divenendo così alquanto spropositato l’addebito delle spese di revisione a Lei soltanto.

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