ARTICOLI PUBBLICATI SULLA REPUBBLICA DEL 14/05/2006
2) Quesito :
Il condomino proprietario del sottotetto, vuole abbattere parte del tetto condominiale per crearvi una terrazza. Può farlo ?
Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna
La demolizione di una porzione di coperto condominiale e la conseguente creazione di una terrazza ad uso privato, configura un opera illegittima, che verrebbe ad attrarre parte di un bene condominiale nella disponibilità esclusiva di un solo condomino e pertanto trova un limite nel disposto dell’articolo 1102 c.c., in virtù del quale il condomino non può modificare la destinazione della cosa comune, ne impedire agli altri condomini di farne pari uso e soprattutto non può estendere il suo diritto in danno altrui senza compiere atti idonei a modificare il titolo del suo possesso. Ne nel caso si potrebbe configurare una sorta di diritto di sopraelevazione ex art. 1127 c.c. a favore del proprietario del sottotetto. La questione trova puntuale conferma nella recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione N°972 del 19.01.2006, a mente della quale, per l’appunto, il proprietario dell’ultimo piano non può trasformare una parte del tetto comune in terrazza a sevizio esclusivo di quest’ultimo, in quanto verrebbe così ad essere alterata la destinazione della cosa comune e non è possibile applicare, neppure in via analogica, l’articolo 1127 c.c.. Nel caso occorrerà pertanto l’accordo unanime di tutti i condomini per procedere alla realizzazione del manufatto. |