Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


17/07/2005

Il Decoro Architettonico

installazione di una canna fumaria esterna

Quesito:

Posseggo un appartamento in un bel condominio dei primi anni settanta. Il proprietario del magazzino al piano terreno, ora vorrebbe riscaldarlo montando una caldaia autonoma e canna fumaria sulla facciata principale dell’edificio; quest’ultimo ci ha detto che, la legge gli consente di farlo senza autorizzazione dell’assemblea, ma l’amministratore ha ritenuto di porre la questione all’ordine del giorno della prossima assemblea di condominio. Vorrei sapere quale maggioranza occorre per autorizzare l’opera ?  posso oppormi ? 

 

Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

 

Il nostro Codificatore nel formulare l’Istituto del Condominio negli edifici, ha riconosciuto particolare tutela al “decoro architettonico”, inteso come l’insieme delle linee, strutture ornamentali, simmetrie e dei pregi architettonici che determinano la fisionomia estetica e le caratteristiche originarie e dominanti di ogni singolo edificio. La Suprema Corte di Cassazione, in un costante orientamento giurisprudenziale, ha poi chiarito che, il “decoro architettonico” sussiste indipendentemente dal fatto che si tratti di edifici di particolare pregio artistico ed in esso è ravvisabile un diritto di tutta la collettività condominiale a conservare l’aspetto esteriore del fabbricato comune, ma anche un diritto dei singoli condomini, insito nel diritto di proprietà, in quanto il peggioramento dell’estetica dell’edificio può tradursi in un danno patrimoniale per il singolo. Di qui l’articolo 1120 c.c. che vieta tutte quelle innovazioni che possano alterare il decoro architettonico, come pure il successivo articolo 1122 c.c. che introduce il divieto al condomino di eseguire nelle porzioni di proprietà esclusiva opere che possano recare danno alle parti comuni (ben potendosi ricomprendere nel divieto in parola il danno al decoro architettonico) e lo stesso articolo 1138 c.c. che, nel riconoscere la facoltà all’Assemblea dei condomini di darsi delle regole per la tutela del decoro architettonico, per un verso, ammette la possibilità dei condomini di valutare l’impatto di un intervento sull’estetica del fabbricato, eventualmente ritenendolo non in dispregio del decoro architettonico e pertanto autorizzandolo con la maggioranza di cui all’articolo 1136 c.c., secondo comma, e per l’altro verso, con l’utilizzo del termine “tutela” afferma nel contempo l’impossibilità per l’Assemblea di asseverare la violazione dello stesso. Dovrebbero così ritenersi radicalmente nulle tutte quelle delibere con le quali l’Assemblea autorizzi a maggioranza opere lesive del decoro architettonico, in quanto prese in eccesso di potere. Il Supremo Collegio, in una recentissima sentenza, la N° 17398/2004, ha avuto poi modo di precisare che: nell’ipotesi in cui venga accertato che, la modifica non ha valenza migliorativa o ripristinatoria dell’originaria fisionomia dell’edificio, ma altera quest’ultima sensibilmente, non ha alcuna rilevanza l’accertamento, del tutto opinabile del risultato estetico della modifica, che deve comunque ritenersi non consentita quant’anche nel suo complesso possa apparire a taluno gradevole. Possiamo poi mutuare dalla numerosa giurisprudenza pronunciatasi in materia di decoro architettonico che, il Giudice, nel valutare l’impatto di un intervento sull’estetica del fabbricato, dovrà tener conto delle caratteristiche del singolo edificio, al fine di evincere la significatività o meno dell’alterazione, ritenendosi così per converso ammissibili interventi di trascurabile entità, come pure le preesistenti condizioni del fabbricato, nonché se su di esso avessero o meno già inciso precedenti innovazioni, con la conseguenza che, una modifica non può essere ritenuta pregiudizievole per il “decoro architettonico” se apportata ad un edificio la cui estetica era già stata menomata da precedenti lavori, ovvero che sia di mediocre livello architettonico. Occorre poi aggiungere che, il Giudice, dovrà altresì procedere alla ponderazione del sacrificio dell’estetica da un lato, con il diritto del condomino, dall’altro lato, di utilizzare al meglio il proprio immobile, e le parti comuni, ex art. 1102 c.c., anche a seguito delle possibilità offerte dai progressi tecnologici. Ciò premesso, nell’intento di dare soluzione al caso di specie, può ritenersi che, i condomini correttamente chiamati ad assumere una posizione in ordine all’intervento proposto da uno di essi per installazione di una canna fumaria a servizio del proprio fondo, dovranno procedere ad una prima analisi dell’impatto dell’intervento sull’estetica del fabbricato e nel caso non ravvisino una significativa lesione del decoro architettonico dello stesso, potranno autorizzare l’installazione della canna fumaria deliberando con il quorum di cui all’articolo 1136, 2° comma c.c., ovverosia con la maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio. Il condomino assente o dissenziente, potrà comunque impugnare giudizialmente il deliberato assembleare, non condividendo la valutazione dell’organo assembleare. Od ogni buon conto, per evitare lunghe ed onerose vertenze giudiziarie, sarebbe opportuno che, in casi simili, il Condominio per meglio orientare il proprio convincimento e giustificarlo dinnanzi al Giudicante che eventualmente potrebbe essere adito, affrontasse il problema incaricando preventivamente un tecnico per la valutazione dell’intervento e per il vaglio e suggerimento di ipotesi alternative.

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