Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


Passaggio di cavi nel sottotetto condominiale

 

Quesito:

Un condomino che risiede all’ultimo piano ha rifatto l’impianto elettrico passando i cavi nel sottotetto, che non viene utilizzato dai condomini. Alcuni condomini si sono opposti, per paura di incendi, danni vari, ecc.

Può farlo secondo l’articolo 1102 c.c.?

 

Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

 

Vero è che, l’articolo 1102 c.c. permette al condomino di utilizzare le cose comuni, ma non può scordasi che, lo stesso articolo, al successivo  secondo comma, vieta al partecipante di estendere il suo diritto sulle cose comuni in danno degli altri partecipanti se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso. Ciò detto, il far passare cavi, canaline e tubazioni a servizio di una proprietà esclusiva all’interno del sottotetto condominiale significa asservire quest’ultima al passaggio di impianti estranei del proprietario dell’appartamento sottostante. In merito di “servitù in condominio”, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire come il principio del memini res sua servit (nessuno può vantare servitù nei confronti di una cosa propria) non sia applicabile negli edifici in Condominio, non sussistendo la necessaria identità delle posizioni soggettive (dovendosi all’uopo, distinguere fra la qualità di proprietario e quella di compropietario) così che, la possibilità di costituire servitù sulle parti comuni dell’edificio a vantaggio di porzioni di piano (o appartamenti) in proprietà esclusiva. Ne consegue che, ove ciascun condomino utilizzi le cose, gli impianti ed i servizi comuni nel rispetto delle loro destinazioni, egli ne gode in virtù e nel presupposto del proprio diritto di condomino, qualora viceversa tale godimento si risolva in un peso su di esse a vantaggio di un piano o porzione di piano di proprietà esclusiva, tale diritto deve qualificarsi come vera e propria servitù sulla cosa comune a vantaggio della proprietà esclusiva e di conseguenza la facoltà degli altri condomini di impedire tale forma abusiva di godimento. (cfr. Cass. Civile N° 3740 del 15/04/1999). Mi paiono fondate le preoccupazioni dei condomini, sia dal punto di vista della situazione giudiziaria che si verrebbe a determinare, specie nel caso di dubbia proprietà del sottotetto, ove si consideri che l’esistenza di impianti a sevizio della sottostante proprietà esclusiva potrebbe costituire un elemento per estendere il rapporto di pertinenzialità, ex articolo 817 c.c.,al sovrastante sottotetto, attraendolo così nella sfera giuridica della proprietà esclusiva sottostante, sia dal punto di vista della sicurezza degli impianti (in particolar modo in riferimento all’impianto elettrico). E’ appena il caso di rammentare che, per la costituzione di una servitù su cosa comune occorre, a norma dell’articolo 1108 c.c. – comma 3°, l’unanimità dei consensi dei partecipanti al Condominio.

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