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Passaggio di cavi nel sottotetto condominiale
Quesito:
Un condomino che
risiede all’ultimo piano ha rifatto l’impianto
elettrico passando i cavi nel sottotetto, che non
viene utilizzato dai condomini. Alcuni condomini si
sono opposti, per paura di incendi, danni vari, ecc.
Può farlo secondo
l’articolo 1102 c.c.?
Risponde :
ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna
Vero è che, l’articolo 1102 c.c. permette al
condomino di utilizzare le cose comuni, ma non può
scordasi che, lo stesso articolo, al successivo
secondo comma, vieta al partecipante di estendere il
suo diritto sulle cose comuni in danno degli altri
partecipanti se non compie atti idonei a mutare il
titolo del suo possesso. Ciò detto, il far passare
cavi, canaline e tubazioni a servizio di una
proprietà esclusiva all’interno del sottotetto
condominiale significa asservire quest’ultima al
passaggio di impianti estranei del proprietario
dell’appartamento sottostante. In merito di “servitù
in condominio”, la Suprema Corte di Cassazione ha
avuto modo di chiarire come il principio del
memini res sua servit (nessuno può vantare
servitù nei confronti di una cosa propria) non sia
applicabile negli edifici in Condominio, non
sussistendo la necessaria identità delle posizioni
soggettive (dovendosi all’uopo, distinguere fra la
qualità di proprietario e quella di compropietario)
così che, la possibilità di costituire servitù sulle
parti comuni dell’edificio a vantaggio di porzioni
di piano (o appartamenti) in proprietà esclusiva. Ne
consegue che, ove ciascun condomino utilizzi le
cose, gli impianti ed i servizi comuni nel rispetto
delle loro destinazioni, egli ne gode in virtù e nel
presupposto del proprio diritto di condomino,
qualora viceversa tale godimento si risolva in un
peso su di esse a vantaggio di un piano o porzione
di piano di proprietà esclusiva, tale diritto deve
qualificarsi come vera e propria servitù sulla cosa
comune a vantaggio della proprietà esclusiva e di
conseguenza la facoltà degli altri condomini di
impedire tale forma abusiva di godimento. (cfr.
Cass. Civile N° 3740 del 15/04/1999). Mi paiono
fondate le preoccupazioni dei condomini, sia dal
punto di vista della situazione giudiziaria che si
verrebbe a determinare, specie nel caso di dubbia
proprietà del sottotetto, ove si consideri che
l’esistenza di impianti a sevizio della sottostante
proprietà esclusiva potrebbe costituire un elemento
per estendere il rapporto di pertinenzialità, ex
articolo 817 c.c.,al sovrastante sottotetto,
attraendolo così nella sfera giuridica della
proprietà esclusiva sottostante, sia dal punto di
vista della sicurezza degli impianti (in particolar
modo in riferimento all’impianto elettrico). E’
appena il caso di rammentare che, per la
costituzione di una servitù su cosa comune occorre,
a norma dell’articolo 1108 c.c. – comma 3°,
l’unanimità dei consensi dei partecipanti al
Condominio. |