Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


08/05/2005

LA CHIUSURA DEL CORTILE CONDOMINIALE

Quesito:

 

Abito in un condominio, con al piano terreno alcuni negozi e antistante cortile condominiale a disposizione per il parcheggio di noi condomini. Considerato che, i clienti di uno di questi negozi, attualmente affittato ad una pizzeria d’asporto, continuamente occupano i nostri posti auto, vorremo chiudere il cortile con una sbarra automatica, quale maggioranza occorre per prendere la delibera? il nostro Amministratore ci ha detto che occorrono i due terzi dei millesimi.

 

Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

 

Presupponendosi il cortile un bene comune ai sensi dell’articolo 1117 c.c. e rientrando nei diritti del proprietario del fondo la chiusura dello stesso, come previsto dall’articolo 841 c.c, il Condominio può legittimamente decidere di chiudere il cortile comune, per salvaguardare l’area dall’indebito utilizzo di estranei e proteggere le autovetture dei condomini quivi regolarmente posteggiate. Ciò detto, nell’ipotizzata assenza di qualsivoglia disposizione contenuta nel regolamento di condominio, la delibera, riguardando prettamente l’uso delle cose comuni, potrà assumersi con la maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio, ex articolo 1136 secondo comma c.c.; difatti l’articolo 1138 del c.c. riconosce espressamente la facoltà dei condomini di darsi una regolamentazione d’uso delle parti comuni con la predetta maggioranza. La maggioranza dei due terzi dei millesimi, che va poi necessariamente abbinata alla maggioranza dei partecipanti al Condominio, alla quale fa riferimento il suo Amministratore, prevista dal quinto comma dell’articolo 1136 c.c., riguarda invece le innovazioni di cui all’articolo 1120 c.c.. Le opere innovative sono, per unanime e pacifica giurisprudenza, quelle che alterano la destinazione d’uso o l’entità materiale dei beni comuni e tra queste non può ricomprendersi la realizzazione di un cancello, che non trasforma ne la destinazione d’uso del cortile ne l’entità materiale dello stesso. Infatti trattasi più propriamente dell’esercizio di un diritto dei condomini rientrante nella fattispecie della regolamentazione d’uso di beni comuni. Naturalmente l’Assemblea non potrà in nessun caso precludere l’utilizzo del cortile ad alcuno dei proprietari, o loro aventi causa, come previsto dal quarto comma del citato articolo 1138 c.c. Conformemente la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza N° 7023 del 28 novembre 1986 ha ritenuto che, la chiusura di un area comune con cancello, non costituisce innovazione rientrando nelle facoltà assembleari quella di disciplinare l’uso delle cose comuni. Pertanto nel caso di specie, l’Assemblea ben potrà deliberare l’installazione del cancello carrabile con la maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio, consegnando copia della chiave o telecomando d’apertura a tutti i condomini, compreso il proprietario del negozio adibito attualmente a pizzeria d’asporto, potrà inoltre l’Assemblea convenzionarsi con apposita società di rimozione delle auto, garantendo comunque il posteggio a tutti i condomini o loro aventi causa, attraverso il rilascio di un talloncino di riconoscimento da esporre nelle rispettive autovetture. Ad ogni buon conto si badi che, fin qui mi sono riferito a blocchi all’entrata di autovetture e non a chiusure anche da transito pedonale, in quanto ritengo viceversa che quest’ultime potrebbero comportare una eccessiva limitazione dei diritti delle unità immobiliari a destinazione commerciale in quanto si risolverebbero in una limitazione, per alcuni versi intollerabile, al passaggio della propria clientela ed alla visibilità dell’attività stessa; nel caso dovrà pertanto organizzarsi il mantenimento dell’apertura del cancello per tutto l’orario di svolgimento delle predette attività.

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