Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


02/07/2005

 

Responsabilità per il distacco di parti del balcone

Quesito:

Un balcone di mia proprietà ha alcune parti d’intonaco che sono sul punto di staccarsi nella parte inferiore. Temo che, il possibile distacco possa arrecare danni, e pertanto vorrei provvedere alla relativa riparazione; peraltro, vorrei sapere se devo farmi carico integralmente di tutte le spese oppure posso pretendere qualcosa dal condominio?

 

Risponde: Avv. Debora Lolli

 

Per rispondere al Suo quesito, occorre innanzitutto premettere che i balconi “aggettanti” costituiscono un “prolungamento” della corrispondente unità immobiliare ed, essendo elementi accidentali e non portanti della struttura del fabbricato, non costituiscono parti comuni dell’edificio; essi, pertanto, appartengono in via esclusiva al proprietario della singola e corrispondente unità immobiliare. Al contrario, i fregi ornamentali e gli elementi decorativi che ineriscono ai balconi, quali, ad esempio, i rivestimenti della fronte e della parte sottostante della soletta, nonché i frontalini e i pilastrini, quando contribuiscono prevalentemente al disegno e al decoro architettonico della facciata, che è bene di godimento collettivo, sono da considerarsi, ai sensi dell’art. 1117 c.c. beni condominiali. L’individuazione di tali elementi, la loro funzione architettonica ed il conseguente regime di appartenenza, tuttavia, non possono essere definiti in astratto, ma devono essere considerati in concreto, caso per caso, in base al criterio della loro funzione prevalente. Pertanto, in materia condominiale, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, con riferimento alle spese riguardanti la funzionalità del balcone, occorre operare alcune importanti distinzioni: infatti, le spese che attengono alla funzionalità del balcone come proiezione della proprietà individuale, devono essere sostenute esclusivamente dal proprietario dell’appartamento cui il balcone inerisce, entro i limiti in cui dette opere siano relative all’utilizzazione esclusiva del balcone; le spese, invece, che sono necessarie al fine di assicurare l’armonia architettonica della facciata, devono essere poste a carico del Condominio, in qualità di soggetto interessato alla salvaguardia della facciata cui il balcone inerisce, stante la sua funzione decorativa e venendo, in tal caso, a concorrere l’interesse del Condominio alla conservazione delle parti esterne e decorative con quello del proprietario a preservare l’integrità degli elementi di struttura, sostegno e servizio della proprietà. Inoltre, sul piano della responsabilità verso terzi derivante dai danni cagionati dall’eventuale distacco e dalla conseguente caduta di parti del balcone, è onere di chi vi ha interesse e, quindi, del proprietario del balcone da cui si sono distaccati i frammenti, eventualmente chiamato a risarcire i danni causati, al fine di esimersi da responsabilità, fornire la prova che il danno è stato causato dal distacco di elementi decorativi, i quali per la loro funzione ornamentale dell’intero edificio appartengono alle parti comuni di esso. La Corte di Cassazione si è pronunciata anche con riferimento ai rapporti tra proprietario del singolo balcone e proprietario di altro balcone posto al piano sottostante sulla stessa verticale. In passato, infatti, la giurisprudenza ha talvolta ritenuto operante, in tal caso, una presunzione di comunione. Tale principio, tuttavia, è stato enunciato al limitato fine di riconoscere la liceità di particolari utilizzazioni della parte inferiore del balcone, come l’ancoraggio di telai, la collocazione di apparecchi di illuminazione e l’impegno con piante rampicanti. Negli altri casi, trattandosi di strutture completamente aggettanti, recentemente la Cassazione è intervenuta sul punto precisando che la soletta del balcone riveste esclusivamente funzione di copertura e non anche funzione di sostegno e non è, quindi, indispensabile per l’esistenza dei piani sovrapposti. Non potendosi, dunque, parlare di elemento a servizio di entrambi gli immobili posti su piani sovrastanti, secondo la stessa Corte, va esclusa ogni presunzione di proprietà comune del balcone aggettante ai proprietari dei singoli piani, ritenendo risolta in senso negativo la questione dell’obbligo di partecipazione del proprietario del balcone sottostante alle spese per la manutenzione e ricostruzione di quello superiore ed escludendo l’applicazione estensiva dell’art. 1125 c.c. Tale norma, infatti, pone le spese per la manutenzione e la ricostruzione “dei soffitti, delle volte e dei solai” posti tra due piani l’uno e l’altro sovrastanti a carico dei comproprietari di tali strutture in parti uguali, in quanto necessarie per la sussistenza stessa di entrambe le unità immobiliari. Tale circostanza è, invece, da escludersi nel caso di balconi “aggettanti”, che, dal punto di vista strutturale, sono autonomi e non svolgono alcuna funzione di sostegno rispetto ai piani sovrapposti, ben potendo gli stessi sussistere indipendentemente dalla presenza o assenza di altro balcone nel piano sottostante o sovrastante. In conclusione, occorre verificare se nel caso concreto la parte interessata dal distacco dell’intonaco nel balcone di sua proprietà abbia o meno funzione decorativa dell’intera facciata condominiale, ben potendo in caso affermativo considerarsi parte comune dell’edificio condominiale e dovendo, dunque, in tal caso, il Condominio sostenere le necessarie spese di manutenzione e ricostruzione, ponendole a carico della totalità dei condomini e ripartendole in proporzione delle rispettive quote millesimali, in caso negativo, invece, Ella dovrà sopportarne integralmente il costo.

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