Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


09/01/2005

Il cortile comune, ripartizione delle spese

 

Quesito:

 

Risiedo in un gruppo abitativo composto da tre case posizionate in fila tra loro. Il cortile che serve tutti i numeri civici richiede un intervento di asfaltatura. Davanti all’ultima casa il cortile è in buono stato. Possono i condomini di quest’ultima casa opporsi all’intervento? Come dovrà essere ripartita la spesa? Per millesimi, in parti uguali o per la frequenza del passaggio?

 

 

Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

 

 

            Nella supposta assenza di una specifica pattuizione rinvenibile all’interno del Regolamento di Condominio, o di un alquanto improbabile frazionamento del cortile in più parti di proprietà esclusiva dei condomini dei rispettivi fabbricati frontisti, gravati poi, i singoli tratti da servitù di passaggio a favore degli altri condomini, è più credibile palesare come questo appartenga in Condominio a tutti i condomini proprietari d’immobili nei diversi corpi di fabbrica. Di conseguenza, nell’ipotesi, troveranno piena applicazione le disposizioni del Codice Civile regolanti il Condominio dei fabbricati, in ragione delle quali l’intervento su tutto il cortile comune potrà essere legittimamente deliberato dall’Assemblea dei condomini, di tutti e tre i caseggiati, con la maggioranza di cui all’articolo 1136, 2° comma, c.c., ovverosia con la maggioranza dei partecipanti all’Assemblea che, rappresenti almeno cinquecento millesimi. Per quanto attiene poi alla ripartizione della spesa per l’asfaltatura del cortile in parola, ci si dovrà riferire all’articolo 1123 c.c., a norma del quale le spese sono ripartite, normalmente tra i condomini in ragione di millesimi di proprietà, salvo che, le cose rivestano una diversa utilità per i condomini. Dalla narrativa, non si evince una differente utilità del cortile comune, pertanto si può ritenere corretta la ripartizione degli oneri per la manutenzione dello stesso in ragione dei millesimi generali del complesso.

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