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09/01/2005
Il
cortile comune, ripartizione delle spese
Quesito:
Risiedo in un gruppo abitativo composto da tre
case posizionate in fila tra loro. Il cortile che
serve tutti i numeri civici richiede un intervento
di asfaltatura. Davanti all’ultima casa il cortile è
in buono stato. Possono i condomini di quest’ultima
casa opporsi all’intervento? Come dovrà essere
ripartita la spesa? Per millesimi, in parti uguali o
per la frequenza del passaggio?
Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC
di Bologna
Nella
supposta assenza di una specifica pattuizione
rinvenibile all’interno del Regolamento di
Condominio, o di un alquanto improbabile
frazionamento del cortile in più parti di proprietà
esclusiva dei condomini dei rispettivi fabbricati
frontisti, gravati poi, i singoli tratti da servitù
di passaggio a favore degli altri condomini, è più
credibile palesare come questo appartenga in
Condominio a tutti i condomini proprietari
d’immobili nei diversi corpi di fabbrica. Di
conseguenza, nell’ipotesi, troveranno piena
applicazione le disposizioni del Codice Civile
regolanti il Condominio dei fabbricati, in ragione
delle quali l’intervento su tutto il cortile comune
potrà essere legittimamente deliberato
dall’Assemblea dei condomini, di tutti e tre i
caseggiati, con la maggioranza di cui all’articolo
1136, 2° comma, c.c., ovverosia con la maggioranza
dei partecipanti all’Assemblea che, rappresenti
almeno cinquecento millesimi. Per quanto attiene poi
alla ripartizione della spesa per l’asfaltatura del
cortile in parola, ci si dovrà riferire all’articolo
1123 c.c., a norma del quale le spese sono
ripartite, normalmente tra i condomini in ragione di
millesimi di proprietà, salvo che, le cose rivestano
una diversa utilità per i condomini. Dalla
narrativa, non si evince una differente utilità del
cortile comune, pertanto si può ritenere corretta la
ripartizione degli oneri per la manutenzione dello
stesso in ragione dei millesimi generali del
complesso. |