Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


03/04/2005

Il pergolato sul terrazzo esclusivo,

delibere nulle e annullabili.

 Quesito:

Sono Proprietario di un appartamento in un condominio composto da 8 unità. La scorsa assemblea ho ottenuto, con il voto favorevole dell’unanimità dei presenti (sette condomini) l’autorizzazione a costruire un pergolato sul terrazzo della mia abitazione. Così ho poi realizzato il detto manufatto. Oggi, a distanza di oltre sei mesi dall’assemblea, l’unico condominio assente mi intima di demolire il manufatto, sostenendo la nullità della delibera in quanto la mia richiesta non era all’ordine del giorno per una dimenticanza dell’Amministratore; quest’ultimo ha pertanto riconvocato l’assemblea. L’assemblea era nulla? con che maggioranza si decide?

 

 Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

È bene anzitutto permettere che, l’Assemblea dei condomini non può deliberare su di un argomento non preventivamente posto all’ordine del giorno, in quanto ciò integrerebbe una violazione dei diritti del condomino assente, che se avesse saputo dell’ulteriore tema in discussione avrebbe potuto valutare diversamente di intervenire al dibattito assembleare, e semmai si sarebbe raggiunto un diverso deliberato per le osservazioni che quest’ultimo avrebbe potuto proporre al consesso. Ciò detto, si ricordi però che, nel caso, il condomino assente dovrà proporre impugnativa giudiziale del deliberato assembleare ex art. 1137 c.c., entro 30 giorni decorrenti dal momento in cui gli è stato comunicato il verbale assembleare, integrando la fattispecie causa di annullabilità e non di nullità del deliberato. Sul punto conformemente la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza N° 6212 del 23 maggio 1992 ha ritenuto che: “l’incompletezza dell’ordine del giorno assembleare determina non la nullità, ma l’annullabilità della deliberazione, con la conseguenza che questa deve essere impugnata nel termine di 30 giorni di cui all’art. 1137 c.c.”. Tale sentenza è parte di un preponderante orientamento giurisprudenziale, nel quale da ultima è da annoverarsi la recentissima sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione, N° 4806 del 7 marzo 2005, che ha circoscritto i casi di nullità alla situazioni più gravi, ovverosia quando il deliberato non rientra nelle competenze dell’organo assembleare, ha oggetto illecito o impossibile, oppure ha effetto sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni, ricomprendendo ogni diversa fattispecie nell’ambito dell’annullabilità come previsto dall’articolo 1137 c.c. che per l’appunto ammette il ricorso all’Autorità Giudiziaria per tutte quelle delibere contrarie alla legge ed al regolamento, senza operare alcuna distinzione o precisazione per le delibere nulle. Per quanto poi all’autorizzazione a costruire un pergolato sulla terrazza di proprietà esclusiva del condomino, l’Assemblea può deliberare esclusivamente in merito all’impatto dell’opera sul decoro architettonico del fabbricato, con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 c.c., pari alla metà dei presenti all’assemblea che rappresenti almeno la metà valore dell’edificio, essendo il decoro architettonico materia disciplinabile nell’ambito di un regolamento di condominio assembleare, ex art. 1138 c.c., adottabile con la medesima maggioranza sopra riportata. L’opera potrebbe però essere potenzialmente lesiva dei diritti connessi alla proprietà degli appartamenti contigui, per quanto attiene alla salvaguardia delle vedute ex art. 907 c.c. e delle distanze legali ex art. 873 c.c., disposizioni che a seconda delle circostanze, la giurisprudenza ha ritenuto applicabili o meno nell’ambito del complesso normativo che regola il Condominio. Ciò premesso, nel caso di specie, la delibera con la quale il Condominio l’autorizzò all’installazione del pergolato sulla Sua terrazza è pienamente operante, nonostante l’argomento non fosse stato posto all’ordine del giorno dell’adunanza in parola, non essendo stata impugnata nel termine di trenta giorni da quando il verbale è stato comunicato al condomino assente. Inoltre si aggiunga poi che, l’Assemblea ha legittimamente autorizzato l’opera dal punto di vista del decoro architettonico dello stabile, ammettendola con la maggioranza di sette condomini su otto e pertanto superiore a quella richiesta dall’articolo 1136, secondo comma, c.c.. Bisognerà pertanto solamente valutare se il nuovo fabbricato sia lesivo dei diritti del condomino, assente, dal punto di vista delle distanze legali e vedute.

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