Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


09/01/2005

 

Il rifacimento dei cortili e giardini

sovrastanti ad autorimesse

 

Quesito :

Possiedo un’unità immobiliare in un condominio composto da più palazzine per un totale di un centinaio di appartamenti, con giardinetti privati, area verde comune, cortile per il parcheggio delle auto, e sottostanti box auto privati con corsie d’accesso condominiali. Causa infiltrazioni nelle sottostanti autorimesse, ci troviamo nella necessità di effettuare un intervento di manutenzione straordinaria di tali aree. Nel ripartirci le spese come ci dobbiamo comportare?

 

Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

 

Per la ripartizione delle spese di manutenzione di quegli spazi che, nei moderni complessi immobiliari fungono da copertura di autorimesse interrate e di relative corsie di manovra, nell’assenza di una specifica previsione di natura regolamentare, per analogia, può trovare applicazione il disposto di cui all’articolo 1126 del c.c., dettato per il rifacimento dei lastrici solari degli edifici. Infatti la ratio della norma che, individua una differente contribuzione alle spese in ragione della duplice utilità del lastrico, di copertura e di calpestio, attribuendo un maggior onere ai condomini che beneficiano della funzione di copertura, pari ai due terzi, rispetto all’un terzo della spesa che viene imposto ai soggetti che beneficiano in esclusiva della funzione di calpestio, è identica nei casi di spazi interrati coperti da aree esterne ad uso dei condomini o solo di parte di essi. In virtù del citato disposto, dovranno ripartirsi le spese occorrenti al ripristino dell’impermeabilizzazione dell’area, attribuendo un terzo della spesa ai proprietari superficiali ed i rimanenti due terzi, tra i proprietari delle aree interrate. Operata questa prima suddivisione, si dovrà poi procedere alla successiva ripartizione dei costi in ragione della superfici delle diverse proprietà interessate, contribuendo così i proprietari esclusivi per l’ampiezza dei propri fondi, e per le parti comuni, ripartendosi ulteriormente la quota in ragione dei millesimi di comproprietà di tali aree. Si osservi poi che, l’articolo 1126 c.c., tiene conto esclusivamente delle spese occorrenti per le riparazioni o ricostruzioni del lastrico, di cui uno o più condomini hanno l’uso esclusivo, ma che “serve” anche a gli altri. Testualmente, la disposizione citata, si riferisce soltanto al manufatto posto alla sommità di una costruzione che la separa orizzontalmente dallo spazio superiore, ricomprendendovi ogni suo elemento, sia pure accessorio, quale la pavimentazione, ma non anche tutto ciò che gli sia collegato ab extra, essendo dotato di una propria autonomia strutturale e funzionale. Sulla base di tali considerazioni la Corte di Cassazione nella sentenza N°7472 del 04/06/2001, ha escluso la partecipazione dei condomini proprietari di autorimesse sottostanti ad un giardino pensile, alle  spese di sgombero e ripristino dello stesso, ponendole a carico esclusivo del proprietario. Alla luce delle suddette indicazioni del Supremo Collegio, nel caso de quo , si dovrebbero addossare le spese di rimozione e rifacimento dei giardini ai rispettivi proprietari e per le aree verdi comuni in millesimi generali di comproprietà, ripartendo poi nella misura di cui all’articolo 1126 c.c. le spese occorrenti alla sistemazione delle strutture (impermeabilizzazioni) per evitare l’infiltrazione delle acque alle proprietà sottostanti, come pure nella medesima misura i costi di sistemazione dei luoghi danneggiati dalle infiltrazioni d’acqua

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