Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


22/05/2005

 

INFISSI E SCURI NEL CONDOMINIO

Quesito:

Nel condominio ove abito, un altro proprietario ha intenzione di cambiare le finestre con infissi di legno marroni anziché bianchi come quelli esistenti e di  riverniciare gli scuri con una tinta leggermente più scura di quella attuale, uguale a quella dei nuovi infissi che questi vorrebbe installare, creando così una differenziazione rispetto a tutte le altre finestre del caseggiato. Il condomino crede di poterlo fare senza necessità di alcuna autorizzazione, io ed altri condomini riteniamo che verrebbe così abbruttita la facciata del condominio, l’amministratore ha pertanto convocato l’Assemblea. Chiedo con quali maggioranze questa potrà deliberare; il condomino ha diritto di cambiare il colore degli infisse e degli scuri ? 

 

Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

 

Il quesito sottoposto necessita di alcune premesse in ordine alla qualificazione degli infissi e degli scuri alle finestre negli edifici in Condominio. Trattasi indubbiamente di beni di appartenenza ed utilità esclusiva dei singoli condomini, proprietari degli immobili nei quali si aprono le relative finestre, ma che, per il fatto di essere parte di un unico complesso, costituiscono elementi caratterizzanti l’aspetto esteriore del fabbricato condominiale. Indubbio poi è che, i condomini hanno diritto di tutelare il decoro architettonico dello stabile, che il nostro Legislatore sancisce, all’articolo 1120, 2° comma, c.c. come inviolabile con opere innovative, assegnando ai condomini la facoltà di disporre in ordine alla tutela dello stesso nell’ambito della regolamentazione di condominio, adottabile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1138 c.c., con la maggioranza, ex articolo 1136,2° comma, c.c. dei partecipanti all’Assemblea che rappresenti almeno la metà del valore dell’edifico. Si aggiunga poi che, stante il disposto dell’articolo 1122 del c.c., il singolo condomino non  può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell’edificio, ricomprendendosi nel concetto di danno anche la mortificazione all’aspetto architettonico del fabbricato comune, come rilevato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza N°1947 del 27/04/1989. Dalla copiosa giurisprudenza espressasi in materia di decoro architettonico, ricaviamo poi, come questo rappresenti un vero e proprio bene dei condomini, consistente nell’estetica data dalle linee e dalle strutture ornamentali che costituiscono nota dominante ed imprimono all’edificio nel suo insieme una determinata armonia e fisionomia, senza che occorra si tratti di un fabbricato di particolare pregio artistico. Bisogna infine aggiungere che, l’indagine volta alla rilevazione dell’alterazione del decoro architettonico di un Condominio è demandata al Giudice di merito, il quale dovrà accertare se l’alterazione sia appariscente e di non trascurabile entità, tale da provocare un effettivo pregiudizio estetico suscettibile di un apprezzabile valutazione economica, adottando caso per caso, criteri di maggiore o minor rigore, in considerazione delle caratteristiche del singolo edificio, accertando anche se esso avesse originariamente ed in qual misura un unitarietà di linee e di stile, nonché se sul caseggiato avessero già inciso, menomandolo, precedenti innovazioni. Orbene, nel caso di specie, il cambiamento di più infissi, con altri di colore differente, indubbiamente arrecherebbe un’alterazione dell’aspetto estetico dello stabile, rispetto alla quale i condomini riuniti in assemblea potranno darne una propria valutazione, contestando o autorizzando l’intervento, con le maggioranze sopra richiamate di cui all’articolo 1136, 2° comma, c.c., fatto salvo comunque il diritto del condomino dissenziente di impugnare il deliberato per ottenere dal Giudice una valutazione circa la lesione del decoro architettonico, in quanto i condomini possono solamente tutelare il decoro del fabbricato e comunque non ammettere opere lesive dello stesso, se non unanimemente, riverberandosi ciò in un decremento del valore di tutti gli immobili. L’Assemblea pertanto dovrà prestare molta attenzione nella valutazione, tenendo conto dello stato complessivo dell’immobile e di eventuali disposizioni di natura Regolamentare o Comunale vincolanti gli interventi sull’esterno del fabbricato.

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