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L’Amministratore introvabile
Quesito:
Desidero sapere se e come posso intervenire nei
confronti dell’amministratore del condominio ove
abito che non si fa mai trovare e non manda un
operaio per far riparare la grondaia del tetto che
ad ogni forte pioggia perde sulla mia terrazza.
Risponde
: ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di
Bologna
Nel caso Lei non riesca a mettersi in contatto con
l’Amministratore del Condominio ove abita, ritengo
opportuno che, anzitutto informi di ciò gli altri
condomini, riprovando semmai assieme a questi a
ricontattarlo, e nel caso di perdurante assenza o
rifiuto a comunicare con Lei e gli altri condomini,
potrà procedere a richiedere la convocazione di un
Assemblea Straordinaria ex aricolo 66 disposizioni
d’attuazione al codice civile, primo comma. Infatti
a norma del citato disposto, almeno due condomini
che rappresentino un sesto del valore dell’edificio,
hanno facoltà di richiedere all’Amministratore
(indirizzandogli una raccomandata con ricevuta di
ritorno) la Convocazione dell’Assemblea dei
Condomini, e nel caso quest’ultimo non adempia,
trascorsi dieci giorni dalla richiesta, potranno
provvedervi direttamente i condomini. Sarà pertanto
opportuno esplicitare già in tale richiesta la
formulazione dell’ordine del giorno della prossima
Assemblea, indicando la discussione sul
comportamento dell’Amministratore e l’eventuale
revoca dall’incarico e sostituzione, e pure,
nell’occasione, interessare l’Assemblea del problema
alla grondaia, da Lei citato, affinché questa
disponga direttamente gli occorrenti interventi. È
poi opportuno che, i condomini che intendano
procedere alla “auto-convocazione”
dell’Assemblea, trascorso infruttuosamente il
termine di dieci giorni assegnato
all’Amministratore, prestino attenzione nel seguire
tutte le formalità necessarie, ed in particolare in
merito alla convocazione di tutti gli aventi
diritto, facendogli pervenire l’avviso almeno cinque
giorni prima della data fissata per l’adunanza (in
prima convocazione) come previsto dal medesimo
articolo 66 disp. att. c.c. ultimo comma; difatti
diversamente il deliberato potrebbe venire impugnato
dai condomini non convocati con azione di
annullamento ex art. 1137 c.c. |