Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


L’Amministratore introvabile

Quesito:

Desidero sapere se e come posso intervenire nei confronti dell’amministratore del condominio ove abito che non si fa mai  trovare e non manda un operaio per far riparare la grondaia del tetto che ad ogni forte pioggia perde sulla mia terrazza.

 Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

            Nel caso Lei non riesca a mettersi in contatto con l’Amministratore del Condominio ove abita, ritengo opportuno che, anzitutto informi di ciò gli altri condomini, riprovando semmai assieme a questi a ricontattarlo, e nel caso di perdurante assenza o rifiuto a comunicare con Lei e gli altri condomini, potrà procedere a richiedere la convocazione di un Assemblea Straordinaria ex aricolo 66 disposizioni d’attuazione al codice civile, primo comma.  Infatti a norma del citato disposto, almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio, hanno facoltà di richiedere all’Amministratore (indirizzandogli una raccomandata con ricevuta di ritorno) la Convocazione dell’Assemblea dei Condomini, e nel caso quest’ultimo non adempia, trascorsi dieci giorni dalla richiesta, potranno provvedervi direttamente i condomini. Sarà pertanto opportuno esplicitare già in tale richiesta la formulazione dell’ordine del giorno della prossima Assemblea, indicando la discussione sul comportamento dell’Amministratore e l’eventuale revoca dall’incarico e sostituzione, e pure, nell’occasione, interessare l’Assemblea del problema alla grondaia, da Lei citato, affinché questa disponga direttamente gli occorrenti interventi. È poi opportuno che, i condomini che intendano procedere alla “auto-convocazione” dell’Assemblea, trascorso infruttuosamente il termine di dieci giorni assegnato all’Amministratore, prestino attenzione nel seguire tutte le formalità necessarie, ed in particolare in merito alla convocazione di tutti gli aventi diritto, facendogli pervenire l’avviso almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza (in prima convocazione) come previsto dal medesimo articolo 66 disp. att. c.c. ultimo comma; difatti diversamente il deliberato potrebbe venire impugnato dai condomini non convocati con azione di annullamento ex art. 1137 c.c.

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