Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


06/02/2005

 

La cessione dell’azienda e del contratto di locazione di un immobile ad uso commerciale,

responsabilità per danni all’immobile

 

Quesito:

 

Qualche mese fa, insieme all’azienda, mi è stato ceduto dal conduttore il contratto di locazione relativo ad un immobile adibito ad attività commerciale. In seguito, il locatore mi ha richiesto il risarcimento di danni alla pavimentazione dell’immobile dei quali però non sono responsabile, essendo già esistenti al momento della cessione del contratto in mio favore. Mi chiedevo, dunque, se sono tenuto a risarcire il danno richiestomi dal locatore e in caso affermativo se posso rivalermi nei confronti dei conduttori che si sono succeduti prima di me nel contratto di locazione.

 

 

Risponde:  Avv. Debora Lolli

 

 

            L’art. 36 della l. n. 392 del 1978 ha introdotto una deroga al principio generale dettato dall’art. 1594 c.c., consentendo al conduttore di sublocare l’immobile o di cedere il contratto di locazione, anche senza il consenso del locatore, nel caso in cui venga contestualmente ceduta o locata l’azienda, cioè il complesso di beni destinati all’attività esercitata nell’immobile ovvero di una loro porzione autonoma e funzionalmente sufficiente. Della sublocazione o della cessione deve essere data comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al locatore, che ha trenta giorni di tempo per opporsi, ricorrendone gravi motivi. Nel caso di cessione del contratto di locazione si determina la sostituzione del cessionario nei diritti e negli obblighi del cedente che non si siano estinti prima della cessione; tra tali obblighi che gravano sul conduttore è compreso quello stabilito dall’art. 1587 n. 1 c.c. di prendere in consegna la cosa locata ed osservare la diligenza del buon padre di famiglia, servendosene per l’uso convenuto nel contratto o per l’uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze. Tale obbligo è sempre operante nel corso della locazione, a differenza e indipendentemente dall’altro obbligo, sancito dall’art. 1590 c.c., di restituire, al termine del rapporto, la cosa nello stesso stato in cui è stata ricevuta; ne consegue che il locatore può esigere in ogni tempo l’osservanza dell’obbligo di cui all’art. 1587 n. 1 c.c. e agire nei confronti del conduttore inadempiente sia per la risoluzione del contratto sia per la riduzione in pristino o per l’esecuzione delle necessarie opere di manutenzione, ed, in ogni caso, per il risarcimento dei danni. Nel caso, poi, di cessione del contratto di locazione e nell’ipotesi prevista dal citato art. 36, i vari conduttori succedutisi nel tempo per effetto delle cessioni del contratto di locazione rispondono solidalmente per le obbligazioni discendenti dal contratto di locazione nei confronti del locatore ceduto, che può, perciò, rivolgersi indifferentemente e per l’intero a ciascuno di tutti i conduttori. Per quanto riguarda, invece, il regime dei rapporti interni tra i vari conduttori, la Corte di Cassazione è recentemente intervenuta per chiarire che l’obbligazione deve essere ripartita secondo il criterio dell’imputabilità, per cui occorrerà dimostrare in giudizio la concreta colpa del responsabile del deterioramento (Cass. Civ., III sez., 30 marzo – 1° giugno 2004, n. 10485). Nella diversa ipotesi in cui non sia possibile accertare a quale dei conduttori siano imputabili i danni, il debito solidale si presume diviso in parti uguali, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 1298 c.c. In conclusione, trovando applicazione gli artt. 1587 c.c. e 36 della l. 392/1978, il locatore ha diritto di rivolgersi a Lei, in quanto conduttore succeduto nel contratto di locazione, per ottenere il risarcimento dei danni presenti nell’immobile locato. Sarà in seguito sua facoltà agire in regresso nei confronti degli altri debitori solidali per ottenere da essi il rimborso della quota parte da ciascuno dovuta ed eventualmente dimostrare che il danno è imputabile soltanto ad uno o più conduttori determinati.

A.L.A.C.  BOLOGNA  Strada Maggiore 23 - 40125 Bologna  Tel 051.6487411  Fax 051.6487822