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09/01/2005
L’APERTURA E LA
CHIUSURA
DEL CONTO
CORRENTE CONDOMINIALE
Quesito:
Ho appreso in occasione del cambio
dell’amministratore nel mio condominio che, il
vecchio amministratore ha chiuso il conto corrente
del condominio, cosicché noi condomini abbiamo
sostenuto le spese di chiusura, come pure dovremmo
aprire un nuovo conto corrente. È corretto il
comportamento del vecchio amministratore? È
necessario avere il conto corrente condominiale?
Risponde : ANDREA
TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna
L’apertura ed il mantenimento
di un conto corrente intestato al Condominio, è
condizione per una corretta gestione dell’immobile e
la mancanza, può addirittura configurare una
irregolarità tale da portare da sola alla revoca
dell’Amministratore (cfr. Trib. di Milano
29/09/1993). Taluna giurisprudenza nel confermare
quanto sopra, ha inoltre ritenuto illegittima la
deliberazione dell’Assemblea dei condomini che
autorizzasse l’Amministratore a far confluire i
versamenti dei condomini su di un conto corrente
appartenente ad una società di quest’ultimo, in
quanto in aperta violazione al diritto di ogni
condomino alla perfetta trasparenza e chiarezza
nella gestione, “limite inderogabile dalle scelte
discrezionali e gestionali degli organi di
Amministrazione e governo del Condominio” (Trib. di
Genova 16/09/1993); ovviamente salvo che, la
decisione di non aprire un conto corrente comune sia
stata assunta dall’unanimità dei condomini.
L’Amministratore legale rappresentante del
Condominio è pertanto il soggetto delegato
dall’Assemblea dei condomini ad aprire il conto
corrente e a movimentarlo nei limiti delle necessità
del Condominio. La chiusura di questo in costanza
del passaggio delle consegne, rappresenta un abuso,
sia in quanto atto non richiesto dai condomini, sia
perché compiuto da un soggetto ormai privo dei
poteri di rappresentanza, essendo stato nominato un
nuovo Amministratore. |