Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


20/02/2005

La pulizia delle scale “in autonomia”

Quesito:

 

Abito in un condominio di montagna, ove gli altri condomini hanno deciso di pulire le scale non avvalendosi di una impresa di pulizie in regola pagata da tutti, come da me proposto, ma a turno tra noi tutti. Ora l’amministratore mi ha detto che debbo pulire le scale il prossimo giugno, o pagarmi un’impresa di pulizie. È giusto, come mi debbo comportare; nel caso prendessimo poi un’impresa come la dovremmo pagare.

 

 

Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

 

Le scale, atri e pianerottoli, sono beni comuni, come espressamente previsto nel punto primo dell’articolo 1117 c.c.; di conseguenza tutti i condomini sono tenuti alla manutenzione ed alla pulizia di detti beni. In particolare per le spese di manutenzione e ricostruzione delle scale trova applicazione l’articolo 1124 del codice civile, che prevede una ripartizione per metà in base al valore del piano o porzione di piano e per l’altra metà in ragione dell’altezza, mentre per gli oneri di pulizia non essendo stato codificato alcun criterio, nell’assenza di una specifica norma di natura Regolamentare, tali spese dovranno essere sopportare dai condomini in ragione alla fruibilità che questi hanno delle scale, e pertanto l’Assemblea dovrà deliberare a maggioranza, ex articolo 1136, secondo comma, pari alla maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio, il criterio di riparto delle spese necessarie. La stessa Corte di Cassazione nella sentenza N° 8657 del 3.10.1996 ha chiarito come le spese di pulizia sono tali per rendere più confortevole l’uso ed il godimento delle cose comuni, e di quelle proprie, distinguendosi dalle spese di manutenzione e ricostruzione che attendono diversamente a lavori per mantenerle dal normale logorio. Come ricaviamo poi dal successivo articolo 1135 c.c., l’Assemblea dei condomini ha la facoltà di decidere in ordine alle spese ed alle modalità di riparto, deliberando l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, ma le è esclusa la possibilità di imporre al singolo condomino l’obbligo di pulire le scale in un dato momento, o di provvedervi attraverso un proprio pulitore. Nel caso l’Assemblea assuma una simile delibera, questa sarebbe radicalmente nulla, avendo i condomini statuito oltre le proprie competenze, violando i diritti del singolo condomino sui quali la legge non consente ad essa di incidere (vedi Cass. Civile N° 16485 del 22.11.2002). È utile poi rammentare come, l’articolo 23 della nostra Costituzione Repubblicana, sancisca che: “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.  Mi sorprende che, il suo Amministratore permetta e addirittura solleciti l’attuazione di un simile deliberato, che oltretutto espone tutti voi condomini al rischio connesso alla lavorazione su parti comuni da parte di soggetti non verificati nei loro requisiti professionali.

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