Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


20/02/2005

 

La sostituzione dell’autoclave

 

Quesito:

Abito al piano rialzato di una palazzina di sei unità e sono proprietario di un appartamento con giardino esclusivo. Alcuni mesi or sono  abbiamo installato una piccola autoclave  per la fornitura di acqua potabile, sostituendo la precedente di cui usufruiva anche un altro Condominio. Nella Ripartizione dei costi debbono ricomprendersi le corti esclusive, o le stesse devono essere escluse facendo pertanto riferimento alla tabella di comproprietà (ove la quota millesimale delle corti private non è inserita).

Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

 

                   Il quesito posto necessita di alcune considerazioni preliminari. Anzitutto si deve osservare come l’autoclave fa parte a tutti gli effetti dell’impianto di idrico (bene comune ai sensi dell’articolo 1117 c.c., punto terzo) in quanto, ove necessario, permette il regolare flusso dell’acqua alle singole unità immobiliari costituenti il Condominio, e ad esso debbono contribuirvi tutti i condomini fruitori dell’impianto, come tra l’alto confermato dalla Suprema Corte di Cassazione civile nella sentenza N° 1389 del 11.02.1998. Bisogna poi osservare come, il millesimo di comproprietà sui beni comuni, dovendo esprimere ex articolo 68 disp. att. c.c. il valore dell’unità immobiliare rispetto a quello dell’intero edificio, dovrebbe considerare, nella relativa composizione, tutte le pertinenze delle diverse unità immobiliari, e pertanto anche quelle eventuali corti esclusive. La Suprema Corte di Cassazione in una recente sentenza, la N° 12018 del luglio 2004, ha infatti precisato che, ai fini della redazione delle tabelle millesimali di un Condominio, per determinare il valore di ogni piano o porzione di piano, occorre prendere in considerazione sia gli elementi intrinseci dei singoli immobili oggetto di proprietà esclusiva (quali l’estensione) che, gli elementi estrinseci (quali l’esposizione), nonché le eventuali pertinenze delle proprietà esclusive, tra le quali possono essere considerati i giardini in proprietà esclusiva dei singoli condomini, in quanto consentono un miglior godimento dei singoli appartamenti al cui servizio ed ornamento sono destinati in modo durevole, determinando un accrescimento del valore patrimoniale dell’immobile. Ciò premesso, nel caso di specie, ove sembrano non essere stati compresi nelle tabelle millesimali di comproprietà i giardini e corti esclusive pertinenziali, appare corretto ripartire i costi sostenuti per la sostituzione dell’attuale autoclave prima esistente con una nuova, secondo i millesimi vigenti, salva la facoltà dei condomini che vi abbiano interesse, a promuovere un’azione di revisione delle tabelle millesimali ex articolo 69 disp. att. c.c., primo comma punto primo, allegando l’errore nella formazione consistente nel non tener conto delle corti esclusive. Per completezza espositiva, ricordo poi che, l’eventuale sentenza che andrebbe ad accogliere la domanda di revisione dei millesimi avrebbe comunque natura costitutiva e non dichiarativa, indi per cui, l’efficacia della stessa decorrerebbe solamente dal passaggio in giudicato (v. Cass. Civ. N° 7696 del 8.09.1994).

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