Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


19/06/2005

 

La Trasformazione del Coperto in lastrico esclusivo

 

Quesito:

Abito in un condominio nel centro storico di Bologna; il mio appartamento è sovrastato da un altro appartamento parzialmente mansardato. Il nuovo proprietario nel corso della ristrutturazione di tale appartamento ha ricavato una terrazza “ad asola”, cosicché la mia camera da letto è ora sovrastata da un lastrico, con conseguenti problemi di trasmissione dei rumori, soprattutto nelle notti di forte pioggia, e peggioramento delle condizioni termiche. È consentito operare un intervento di questo tipo senza informare il condominio? posso chiedere un adeguato isolamento acustico e termico?

 

Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

Il quesito posto dal lettore trova soluzione nell’interpretazione dei disposti di cui agli articoli 1127, 1102 e 1122 del nostro codice civile. Nell’assenza di titolo contrario, rinvenibile negli Atti d’acquisto dei vari immobili costituenti il Condominio o nell’ambito del Regolamento di Condominio, a norma dell’articolo 1127 c.c., spetta al proprietario dell’ultimo piano di un fabbricato in Condominio, il diritto di sopraelevare nuovi piani o fabbriche. Se inizialmente taluna giurisprudenza, fornendo una interpretazione estensiva di tale disposto, riteneva insita nel diritto in discorso la facoltà di abbattere parte del coperto comune per ricavarvi i cosiddetti “terrazzini in falda” o “ad asola”, riconducendo tale operazione nell’alveo delle “nuove fabbriche” citate dalla norma in parola,  oggi è viceversa orientata per una interpretazione più “ortodossa” del concetto di sopraelevazione, più consona al tenore letterale dell’articolo di legge, ritenendo che, la sopraelevazione consista nella realizzazione di nuove opere o fabbriche che superino l’originaria altezza dell’edificio; escludendola pertanto nel caso di modificazioni soltanto interne negli originari limiti del fabbricato (v. in tal senso Cass. Civile 20/07/1999 N° 7764). Da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione nella recentissima sentenza N° 1737 del 28/01/2005 ha affermato come non può considerarsi inserito nel diritto di sopraelevazione spettante al proprietario dell’ultimo piano, la facoltà di trasformare parte del coperto condominiale in una terrazza al servizio esclusivo; tale opera costituisce infatti un’alterazione della cosa comune tale da sottrarla al godimento della collettività. Ciò detto, per completare la trattazione, occorre poi vagliare l’ipotesi in cui, il proprietario dell’ultimo piano per legittimare il proprio intervento invochi l’articolo 1102 c.c., in virtù del quale, ciascun condomino può apportare, a proprie spese, alla cosa comune (nel caso di specie al tetto) tutte quelle modifiche per migliorarne la propria utilità, purché non ne alteri la destinazione o non ne impedisca agli altri di farne parimenti uso. Al proposito, è bene da subito affermare che, tale facoltà non può estendersi fino a legittimare la soppressione di parte della cosa comune, essendo in ciò insita la limitazione per tutti gli altri condomini della facoltà di utilizzare la stessa. Si rammenti inoltre, quanto previsto nel secondo comma dello stesso articolo 1102 c.c., a mente del quale, il condominio non può estendere il proprio diritto in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso. E’ interessante al riguardo, riportare la sentenza della Suprema Corte di Cassazione N° 8777 del 26 ottobre 1994, che ha ritenuto la nullità della delibera assembleare con la quale il condomino era stato autorizzato a maggioranza ad aprire un varco nel tetto, trasformandolo a terrazza “a livello” per il proprio uso esclusivo, affermando così che, la modificazione, in tutto o in parte, di un ben comune in un bene esclusivo può essere validamente presa soltanto all’unanimità dei condomini. Ad ogni buon conto, si aggiunga poi, a chiusura della trattazione, che, a norma dell’articolo 1122 c.c. il condomino non può, in ogni caso, eseguire, nell’ambito della sua proprietà, opere che rechino danno alle parti comuni dell’edificio. Ciò premesso, può così argomentarsi che, nel caso di specie, il condomino prima di realizzare la terrazza de quo avrebbe dovuto premunirsi dell’assenso di tutti i condomini e comunque, avrebbe dovuto nell’esecuzione dell’opera prendere tutti quegli accorgimenti, offerti dalla tecnica, al fine di non creare danno alle proprietà sottostanti. Potrà pertanto richiedersi il ripristino dello stato precedente oppure, quantomeno, un adeguato isolamento della nuova struttura.

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