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06/03/2005
La terrazza a livello, riparto delle spese
Quesito:
Sono proprietario di un appartamento con terrazza a
livello che fa da copertura per il 30% ad un garage
sottostante e per il rimanente 70% al vano comune di
accesso a tutti i garage. Dovendo rifare
l’impermeabilizzazione della terrazza, vorrei sapere
come ripartire le spese relative, comprese quelle
per il rifacimento delle pareti perimetrali della
terrazza.
Risponde : ANDREA TOLOMELLI –
Presidente dell’ALAC di Bologna
Nel caso sottoposto, trova piena applicazione il
disposto di cui all’articolo 1126 del c.c., che pur
riferendosi ai lastrici solari, trova eguale
applicazione alle cosiddette terrazze a livello,
essendo identica la razio informatrice della
norma, come più volte confermato dall’unanime
giurisprudenza pronunciatasi al riguardo. In virtù
del citato articolo, il proprietario
dell’appartamento che ha l’uso esclusivo della
terrazza a livello, dovrà contribuire in ragione di
un terzo delle spese necessarie alla sostituzione
dell’impermeabilizzazione ed al rifacimento della
pavimentazione, che andrà smantellata in occasione
dei lavori per il cambio della sottostante guaina,
con una pavimentazione simile, di eguale valore,
mentre i restanti due terzi della spesa totale
andranno addebitati ai proprietari degli immobili
sottostanti, che nel caso, si ripartiranno
ulteriormente per il 30% a carico del solo
proprietario dell’autorimessa sottostante e per il
rimanente 70% tra tutti i condomini proprietari e
utilizzatori del corsello autorimesse, in ragione
dei rispettivi millesimi di comproprietà. Una per
tutte, la sentenza della Suprema Corte di
Cassazione, N°11449 del 19.10.1992, ha chiaramente
evidenziato, come debbano essere ripartite ex
articolo 1126 c.c., non solo le spese per il
rifacimento del manto di copertura, ma anche quelle
consequenziali e strumentali a quest’ultime, quali
il rifacimento della pavimentazione e del parapetto
interno, nonché per il trasporto dei detriti alla
discarica. Per quanto attiene poi alle spese
occorrenti per il ripristino dell’intonaco delle
pareti perimetrali del fabbricato adiacenti alla
terrazza e dei muretti esterni, queste andranno
suddivise tra tutti i condomini, per i rispettivi
millesimi, ex articolo 1123 c.c., facendo parte
integrante della facciata ed attenendo al decoro
architettonico di tutto il fabbricato. |