Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


06/03/2005

 

La terrazza a livello, riparto delle spese

 

Quesito:

 

Sono proprietario di un appartamento con terrazza a livello che fa da copertura per il 30% ad un garage sottostante e per il rimanente 70% al vano comune di accesso a tutti i garage. Dovendo rifare l’impermeabilizzazione della terrazza, vorrei sapere come ripartire le spese relative, comprese quelle per il rifacimento delle pareti perimetrali della terrazza.

 

Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

 

Nel caso sottoposto, trova piena applicazione il disposto di cui all’articolo 1126 del c.c., che pur riferendosi ai lastrici solari, trova eguale applicazione alle cosiddette terrazze a livello, essendo identica la razio informatrice della norma, come più volte confermato dall’unanime giurisprudenza pronunciatasi al riguardo. In virtù del citato articolo, il proprietario dell’appartamento che ha l’uso esclusivo della terrazza a livello, dovrà contribuire in ragione di un terzo delle spese necessarie alla sostituzione dell’impermeabilizzazione ed al rifacimento della pavimentazione, che andrà smantellata in occasione dei lavori per il cambio della sottostante guaina, con una pavimentazione simile, di eguale valore, mentre i restanti due terzi della spesa totale andranno addebitati ai proprietari degli immobili sottostanti, che nel caso, si ripartiranno ulteriormente per il 30% a carico del solo proprietario dell’autorimessa sottostante e per il rimanente 70% tra tutti i condomini proprietari e utilizzatori del corsello autorimesse, in ragione dei rispettivi millesimi di comproprietà. Una per tutte, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, N°11449 del 19.10.1992, ha chiaramente evidenziato, come debbano essere ripartite ex articolo 1126 c.c., non solo le spese per il rifacimento del manto di copertura, ma anche quelle consequenziali e strumentali a quest’ultime, quali il rifacimento della pavimentazione e del parapetto interno, nonché per il trasporto dei detriti alla discarica. Per quanto attiene poi alle spese occorrenti per il ripristino dell’intonaco delle pareti perimetrali del fabbricato adiacenti alla terrazza e dei muretti esterni, queste andranno suddivise tra tutti i condomini, per i rispettivi millesimi, ex articolo 1123 c.c., facendo parte integrante della facciata ed attenendo al decoro architettonico di tutto il fabbricato.

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