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06/03/2005
L’Automazione del Cancello
Quesito:
Abito in uno stabile ove si vorrebbe
automatizzare un cancello a chiusura del cortile
condominiale, dal quale passano le automobili per
accedere ai garage ed i proprietari delle cantine e
degli appartamenti. L’ultima assemblea abbiamo a
lungo discusso su chi dovesse pagare le spese,
perché alcuni condomini che non hanno il garage
ritengono che, i proprietari di questi debbano
pagare una quota maggiore. Come dobbiamo comportarci
nel ripartire le spese.
Risponde : ANDREA TOLOMELLI –
Presidente dell’ALAC di Bologna
Va premesso che, l’automazione di un cancello
rappresenta anzitutto un opera per garantire che
questo venga sempre richiuso e pertanto a tutela
della sicurezza di tutti i dimoranti nel Condominio
e dei beni comuni ed esclusivi. Al fine del riparto
delle spese, nel caso in cui il cancello sia unico e
non affiancato da un cancelletto perdonale, queste
dovranno essere ripartite tra tutti i condomini in
millesimi generali ex articolo 1123, primo comma,
c.c., non essendo giustificata l’applicazione di una
maggiorazione alle autorimesse, potendo ed anzi
dovendo utilizzare egualmente il cancello anche i
proprietari dei soli appartamenti e cantine per il
passaggio pedonale, o con biciclette o motorini. I
proprietari degli appartamenti con autorimesse
dovranno contribuire sia per i millesimi degli
appartamenti sia per quelli delle autorimesse. Il
Tribunale di Milano con sentenza del 4 marzo 1991 ha
ritenuto la legittimità della delibera che andò a
ripartire le spese per l’automazione di un cancello
comune in ragione dei rispettivi millesimi di
comproprietà, indipendentemente dal possesso o
dall’uso di una o più autovettura, affermando che,
l’obbligo di ciascun condomino di contribuire alle
spese per la conservazione ed il godimento delle
parti comuni trova origine e fondamento nel diritto
domenicale e non già nella concreta utilizzazione
che si faccia del bene |