Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


20/03/2005

L’installazione di un ascensore

Quesito:

 

Abito al quinto piano di un condominio e sarei interessato all’installazione di un ascensore nella gabbia delle scale. Quali sono i miei diritti e quali iniziative posso intraprendere a tal fine?

 

 

Risponde:  Avv. Debora Lolli

 

L’installazione di un ascensore all’interno di un condominio che comporti una modificazione della tromba delle scale, dei pianerottoli o degli anditi, costituisce un’innovazione ai sensi dell’art. 1120 c.c., con la conseguenza che la relativa deliberazione assembleare deve essere presa con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al Condominio e i due terzi del valore dell’edificio.Una deroga alle maggioranze previste dal codice civile per le innovazioni è stabilita dalla legge 9 gennaio 1989 n. 13, che, all’art. 2, nel disciplinare le innovazioni da attuare negli edifici privati e dirette ad eliminare le barriere architettoniche, consente per le relative deliberazioni le maggioranze ridotte previste dall’art. 1136, secondo e terzo comma, c.c. e, quindi, in prima convocazione, un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio e, in seconda convocazione, il terzo dei partecipanti al Condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio. Soltanto nell’eventualità in cui il Condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto le deliberazioni previste al primo comma, i portatori di handicap, o chi ne esercita la tutela o la potestà, possono installare, a proprie spese, servoscala, nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages. Ai sensi dell’art. 1102 c.c., poi, ciascun condomino può in linea di principio servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, apportando a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa, anche se occorre valutare caso per caso quali conseguenze le eventuali modifiche delle parti comuni, tra le quali anche quella dovuta all’installazione di un ascensore, possano comportare per il Condominio e per gli altri condomini. Ad ogni buon conto, l’installazione di un impianto di ascensore da parte di uno o più condomini non è possibile qualora la stessa sia causa, in concreto, di un sacrificio intollerabile dei diritti degli altri condomini, o di un danno apprezzabile per gli stessi; in quest’ultima ipotesi, infatti, così pure come nel caso in cui l’installazione possa recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, alterare il decoro architettonico, rendere talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino, o comportare un deprezzamento del Condominio nel suo complesso, o dell’unità immobiliare di un altro condomino, non è consentito dare luogo all’installazione dell’ascensore. In conclusione, per il momento, potrà chiedere la convocazione di un’assemblea, affinché in quella sede si discuta e si metta ai voti la sua proposta di installazione dell’ascensore nella gabbia delle scale.

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