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20/03/2005
L’installazione di un ascensore
Quesito:
Abito al quinto piano di un condominio e sarei
interessato all’installazione di un ascensore nella
gabbia delle scale. Quali sono i miei diritti e
quali iniziative posso intraprendere a tal fine?
Risponde:
Avv. Debora
Lolli
L’installazione di un ascensore all’interno di un
condominio che comporti una modificazione della
tromba delle scale, dei pianerottoli o degli anditi,
costituisce un’innovazione ai sensi dell’art. 1120
c.c., con la conseguenza che la relativa
deliberazione assembleare deve essere presa con un
numero di voti che rappresenti la maggioranza dei
partecipanti al Condominio e i due terzi del valore
dell’edificio.Una deroga alle maggioranze previste
dal codice civile per le innovazioni è stabilita
dalla legge 9 gennaio 1989 n. 13, che, all’art. 2,
nel disciplinare le innovazioni da attuare negli
edifici privati e dirette ad eliminare le barriere
architettoniche, consente per le relative
deliberazioni le maggioranze ridotte previste
dall’art. 1136, secondo e terzo comma, c.c. e,
quindi, in prima convocazione, un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e
almeno la metà del valore dell’edificio e, in
seconda convocazione, il terzo dei partecipanti al
Condominio e almeno un terzo del valore
dell’edificio. Soltanto nell’eventualità in cui il
Condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro
tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto le
deliberazioni previste al primo comma, i portatori
di handicap, o chi ne esercita la tutela o la
potestà, possono installare, a proprie spese,
servoscala, nonché strutture mobili e facilmente
rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza
delle porte d’accesso, al fine di rendere più
agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e
alle rampe dei garages. Ai sensi dell’art. 1102 c.c.,
poi, ciascun condomino può in linea di principio
servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la
destinazione e non impedisca agli altri partecipanti
di farne parimenti uso secondo il loro diritto,
apportando a proprie spese le modificazioni
necessarie per il miglior godimento della cosa,
anche se occorre valutare caso per caso quali
conseguenze le eventuali modifiche delle parti
comuni, tra le quali anche quella dovuta
all’installazione di un ascensore, possano
comportare per il Condominio e per gli altri
condomini. Ad ogni buon conto, l’installazione di un
impianto di ascensore da parte di uno o più
condomini non è possibile qualora la stessa sia
causa, in concreto, di un sacrificio intollerabile
dei diritti degli altri condomini, o di un danno
apprezzabile per gli stessi; in quest’ultima
ipotesi, infatti, così pure come nel caso in cui
l’installazione possa recare pregiudizio alla
stabilità o alla sicurezza del fabbricato, alterare
il decoro architettonico, rendere talune parti
comuni dell’edificio inservibili all’uso o al
godimento anche di un solo condomino, o comportare
un deprezzamento del Condominio nel suo complesso, o
dell’unità immobiliare di un altro condomino, non è
consentito dare luogo all’installazione
dell’ascensore. In conclusione, per il momento,
potrà chiedere la convocazione di un’assemblea,
affinché in quella sede si discuta e si metta ai
voti la sua proposta di installazione dell’ascensore
nella gabbia delle scale. |