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09/01/2005
Lo spostamento dello scarico dell’acqua
Quesito:
Sono proprietario di un appartamento in un
condominio composto da 2 numeri civici distinti. In
ogni civico ci sono più cantine ed i relativi
contatori e scarichi dell'acqua, poi separata c'e'
la mia cantina con rispettivo contatore dell'acqua,
lo scarico (dove confluivano anche le acque chiare
di due distinti appartamenti) era ubicato nella sala
termica. L'amministratore ci ha fatto spostare
all'esterno questo pozzetto, perché nella sala
termica non ci poteva stare (per legge). Sono stati
pertanto fatti confluire gli scarichi dei 2
appartamenti all’esterno, dimenticandosi dello
scarico della mia cantina. Questo lavoro è stato
pagato dal condominio (me compreso). Faccio presente
all'amministratore della dimenticanza e lui chiama
un muratore per completare il lavoro. Ora mi viene
recapitata la fattura del lavoro; è lecito che debba
pagare solo io ?
Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC
di Bologna
Dall’esposizione dei fatti, pare che, si sia reso
necessario spostare lo scarico delle acque chiare
della Sua cantina e degli altri due appartamenti, da
sempre presente nel locale centrale termica, al di
fuori di questo, per il corretto funzionamento
dell’impianto centralizzato di riscaldamento, quivi
ubicato, in osservanza delle disposizioni di
sicurezza vigenti. Orbene, i costi di tali opere,
debbono ex lege, ricadere su tutta la
collettività condominiale fruente dell’impianto di
riscaldamento, essendo correlati alla possibilità di
funzionamento dello stesso. A riprova, era stato
correttamente ripartito il costo del primo
intervento tra tutti condomini, e non tra i soli
proprietari dei due appartamenti aventi scarico
delle acque bianche nella centrale termica. Non vi è
motivo ora, di addebitare a Lei soltanto l’ulteriore
spesa per ultimare il lavoro, anche perché se così
fosse, verrebbe meno, di conseguenza, la ragione per
cui Le è stato chiesto di contribuire allo
spostamento degli scarichi degli altri due
appartamenti. Pertanto, Lei potrà, in prima istanza
respingere l’addebito dell’Amministratore
invitandolo, qualora non si ravveda, a sottoporre la
questione all’Assemblea dei condomini, e nella
denegata ipotesi, in cui la maggioranza dei
condomini ritenga di procedere nell’attribuirLe la
spesa, potrà proporre formale impugnazione
giudiziale del deliberato assembleare nei modi e nei
termini previsti dall’articolo 1137 c.c.. |