Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


09/01/2005

Lo spostamento dello scarico dell’acqua

Quesito:

Sono proprietario di un appartamento in un condominio composto da 2 numeri civici distinti. In ogni civico ci sono più cantine ed i relativi contatori e scarichi dell'acqua, poi separata c'e' la mia cantina con rispettivo contatore dell'acqua, lo scarico (dove confluivano anche le acque chiare di due distinti appartamenti) era ubicato nella sala termica. L'amministratore ci ha fatto spostare all'esterno questo pozzetto, perché nella sala termica non ci poteva stare (per legge). Sono stati pertanto fatti confluire gli scarichi dei 2 appartamenti all’esterno, dimenticandosi dello scarico della mia cantina. Questo lavoro è stato pagato dal condominio (me compreso). Faccio presente all'amministratore della dimenticanza e lui chiama un muratore per completare il lavoro. Ora mi viene recapitata la fattura del lavoro; è lecito che debba pagare solo io ?

 

Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

 

Dall’esposizione dei fatti, pare che, si sia reso necessario spostare lo scarico delle acque chiare della Sua cantina e degli altri due appartamenti, da sempre presente nel locale centrale termica, al di fuori di questo, per il corretto funzionamento dell’impianto centralizzato di riscaldamento, quivi ubicato, in osservanza delle disposizioni di sicurezza vigenti. Orbene, i costi di tali opere, debbono ex lege, ricadere su tutta la collettività condominiale fruente dell’impianto di riscaldamento, essendo correlati alla possibilità di funzionamento dello stesso. A riprova, era stato correttamente ripartito il costo del primo intervento tra tutti condomini, e non tra i soli proprietari dei due appartamenti aventi scarico delle acque bianche nella centrale termica. Non vi è motivo ora, di addebitare a Lei soltanto l’ulteriore spesa per ultimare il lavoro, anche perché se così fosse, verrebbe meno, di conseguenza, la ragione per cui Le è stato chiesto di contribuire allo spostamento degli scarichi degli altri due appartamenti. Pertanto, Lei potrà, in prima istanza respingere l’addebito dell’Amministratore invitandolo, qualora non si ravveda, a sottoporre la questione all’Assemblea dei condomini, e nella denegata ipotesi, in cui la maggioranza dei condomini ritenga di procedere nell’attribuirLe la spesa, potrà proporre formale impugnazione giudiziale del deliberato assembleare nei modi e nei termini previsti dall’articolo 1137 c.c..

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