Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


I Muretti di Confine

Quesito:

 

In un complesso immobiliare formato da più villette con giardini esclusivi, corti, impianti e servizi comuni, amministrazione condominiale e millesimi, a chi competono le spese per il rifacimento dei muretti di recinzione ?

 

Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

 

Un simile contesto immobiliare è configurato in dottrina e giurisprudenza come un cosiddetto “Condominio Orizzontale”, fattispecie atipica alla quale suole estendersi per analogia la disciplina di cui al Capo del Condominio degli edifici, ex articoli 1117 e seguenti c.c., propriamente regolamentante il fabbricato condominiale con sviluppo verticale. L’articolo 1117 c.c riporta una elencazione di beni da presumersi condominiali, salvo prova contraria, tra i quali non sono citati i muri divisori, e nemmeno potrebbero assumersi come parti necessarie all’uso comune, posto che, per l’utilizzo dei corselli o corti comuni difficilmente potrebbero ritenersi necessari i muretti divisori. Per individuare la titolarità sui muretti di divisone tra le corti esclusive e comuni o tra i diversi giardini privati occorrerà pertanto far riferimento alla disciplina generale in materia di proprietà di cui agli articoli 880 e seguenti c.c. . All’uopo soccorre così la presunzione di cui all’articolo 880 c.c., secondo comma, a mente del quale: “si presume comune il muro che serve di divisione tra cortili, giardini ……”. Tale norma introduce una cosiddetta presunzione legale relativa o c.d. iuris tantum, per le quali il rapporto di consequenzialità tra fatto noto e fatto ignoto, è predeterminato dalla legge, la quale prevede espressamente che in base ad un determinato fatto (noto) debba ritenersi esistente, salvo prova contraria, un altro fatto (ignoto). Per dottrina e giurisprudenza costante, il fatto noto da cui deve trarsi come conseguenza la comunione del muro, consiste nella destinazione obbiettiva del muro alla separazione di due immobili, che si tratti cioè di un muro divisorio (“muro che serve di divisione”) e che separa entità prediali omogenee ( “cortili, giardini e orti”). La predetta presunzione iuris tantum di comunione del muro divisorio, può essere vinta dalla prova contraria della proprietà esclusiva del muro stesso, facendo riferimento ad uno dei modi di acquisto della proprietà immobiliare a titolo originario o derivativo, con la conseguenza che in difetto di prova contraria, la presunzione di comunione conserva la propria operatività. Potrà così superarsi tale presunzione con l’accertamento che il muro è stato costruito nella sua interezza su di una sola delle aree contigue. Nell’indagine circa la proprietà del muro di divisione, deve altresì tenersi conto del successivo disposto dell’articolo 881c.c., che introduce un’ulteriore presunzione legale relativa, però viceversa riferita alla proprietà esclusiva del muro divisorio a favore del proprietario confinante verso il cui fondo siano rivolti determinati manufatti compresi nel muro (pioventi, sporti, cornicioni o mensole), contrapponendosi così alla presunzione di comunione di cui al precedente articolo 880 c.c. . Giova rammentare che, tale presunzione potrà anch’essa essere vinta dalla prova contraria. Pertanto dal combinato disposto degli articoli 880 e 881 c.c., come tra l’altro osservato della Suprema Corte di Cassazione N° 6678 del 28 giugno 1999, potrà presumersi comune il muro quando sia divisorio di due diverse proprietà omogenee e nell’assenza di pioventi o degli altri elementi previsti dell’articolo 881 c.c. . Tutto ciò premesso, potrà cosi presumersi la comunione del muro divisorio di corti private e corti comuni, tra singolo proprietario esclusivo e Condominio, e la comunione del muro divisorio dei giardini privati tra i rispettivi proprietari. Per la suddivisione delle spese ci si dovrà poi riferire al successivo articolo 882 c.c., a noma del quale: “Le riparazione e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto in proporzione del diritto di ciascuno”. Pare cosi correttamente ipotizzabile nel caso di muretti di divisione tra le corti esclusive e comuni una contribuzione alle spese necessarie per il ripristino e mantenimento della struttura del muro e sue coperture per metà a carico del proprietario esclusivo e per l’altra metà a carico di tutto il Condominio, per i millesimi generali di proprietà, rimando poi onere del proprietario esclusivo il mantenimento dell’interno del muro, e del Condominio il mantenimento dell’esterno; quest’ultima suddivisione appare tanto più corretta se si pensa che, l’uso interno è del singolo proprietario, mentre quello esterno è di tutti i condomini.

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