Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


Il “Supercondominio” – normativa di riferimento

Quesito:

 

Abito in un grosso palazzo, affianco ad altri tre gemelli, con al centro un cortile di tutti e quatto i fabbricati, con una strada d’accesso comune. Ora dobbiamo rifare il tratto fognario in comune a tutti i fabbricati e la pavimentazione del cortile e della strada comune in quanto ornai vetuste, come dobbiamo comportarci considerando che ogni palazzo ha un diverso amministratore, come dividerci le spese?

 

Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

 

Nella supposta assenza di pattuizioni di natura regolamentare, occorre anzitutto inquadrare l’Istituto Giuridico di riferimento e di conseguenza la normativa da applicarsi nel caso sottoposto. La presenza di più fabbricati costituenti distinti Condomini con alcune parti comuni al servizio indistinto di quest’ultimi, integra un cosiddetto “Supercondominio”, fattispecie già prevista dal nostro Legislatore negli articoli 61 e 62 delle disp. att. al codice civile, disciplinanti unicamente il momento e le conseguenze dello scioglimento dello stesso in più Condomini autonomi.  Pertanto, secondo un ragionamento logico giuridico a ritroso, deve ritenersi applicabile alla casistica la normativa generale sul Condominio contenuta negli articoli 1117 e seguenti del codice civile, evocata dagli stessi citati articoli. Posizione tra l’altro supportata dalla Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza N° 9096 del 7 luglio 2000, a mente della quale: “Nel caso di pluralità di edifici costituiti in distinti condomini, legati tra loro da talune cose, impianti e servizi comuni, in rapporto di accessorietà con i fabbricati, si applicano le norme sul condominio e non quelle sulla comunione”. Trova infatti corretta applicazione la normativa sul Condominio in luogo di quella più generica sulla Comunione, per la disciplina di cose o impianti che non hanno una propria autonomia funzionale (quali corti, strade o parti di impianti) bensì, sono strettamente legate da un nesso di accessorietà rispetto ai diversi fabbricati condominiali. Dovrà di conseguenza nominarsi un Amministratore del “Supercondominio” per mano dell’Assemblea composta da tutti i partecipanti, ovverosia da tutti i condomini e non dai diversi Amministratori dei separati fabbricati (vedi conformemente Cass. civile N° 15476 del 06.12.2001); Assemblea che, dovrà poi darsi una tabella millesimale per l’espressione dei rapporti di voto e la ripartizione delle spese che dovranno decidersi e deliberarsi unicamente in tal sede, con le maggioranze previste dall’articolo 1136 c.c..  Nel caso di specie, mancando l’Amministratore del “Supercondominio” troverà applicazione il secondo comma dell’articolo 66 delle disposizioni d’attuazione al c.c., i virtù del quale ogni condomino potrà prendere l’iniziativa di convocare l’Assemblea, che dovrà comunque avvenire nei termini previsti dal comma successivo, ovverosia con preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data fissata per la prima convocazione. Ad ogni buon conto, per evitare errori ed in particolare per convocare con certezza tutti gli aventi diritto, sarà opportuno rivolgersi agli Amministratori dei diversi corpi di fabbrica.

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