Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


13/11/2005

 

L’assemblea vota due volte un argomento all’O.d.g.

 

Quesito:

L’Assemblea di Condominio può ritenersi valida nel caso in cui voti due volte sull’argomento “Nomina Amministratore”, prima con esito negativo, poi con esito positivo, ad eccezione di due condomini che abbandonarono l’Assemblea prima della seconda votazione.

 

 

Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

 

Il presupposto di validità della delibera assembleare è che tutti i condomini vengono informati, invitati e pertanto sia data loro la facoltà di esprimere la propria opinione in maniera da poter così contribuire alla formazione della volontà collettiva che si riterrà tale al raggiungimento dei quorum di maggioranza previsti dal legislatore. Infatti, a norma dell’articolo 1136 c.c., penultimo comma: “L’Assemblea non può deliberare se non consta che tutti i condomini sono stati invitati”. In giurisprudenza in passato si riteneva radicalmente nulla la delibera adottata in dispregio dell’informativa anche ad uno soltanto dei condomini, e non meramente annullabile come viceversa oggi la Cassazione è orientata nel considerare la mancanza di preventiva comunicazione; ciò sulla base di una più ortodossa interpretazione dell’articolo 1137 c.c. (che propone solamente il caso di annullabilità) e nella considerazione che, il limite temporale dei trenta giorni è stato posto dal Legislatore al fine di rendere certi in un breve tempo i rapporti di Condominio. Pertanto oggi, come confermato nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite N° 4805 del 7/03/2005, la mancata comunicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea anche ad uno soltanto dei condomini non rende la delibera nulla bensì semplicemente annullabile. Ciò premesso, nel caso in cui un’Assemblea, regolarmente convocata, deliberi su di un punto dell’ordine del giorno e poi successivamente i condomini tornino a votare diversamente sul medesimo punto, raggiungendo un differente deliberato, rispetto ai condomini che ebbero a lasciare l’adunanza (nella certezza di aver già discusso e votato l’argomento, ignari di una seconda pronuncia assembleare) questo potrà essere impugnato ex art. 1137 c.c. (nei trenta giorni dal ricevimento del verbale), essendo il caso del tutto analogo a quello dell’omessa comunicazione dell’assemblea.

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