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13/11/2005
L’assemblea vota due volte un argomento all’O.d.g.
Quesito:
L’Assemblea di Condominio può ritenersi valida
nel caso in cui voti due volte sull’argomento
“Nomina Amministratore”, prima con esito negativo,
poi con esito positivo, ad eccezione di due
condomini che abbandonarono l’Assemblea prima della
seconda votazione.
Risponde : ANDREA
TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna
Il presupposto di validità della delibera
assembleare è che tutti i condomini vengono
informati, invitati e pertanto sia data loro la
facoltà di esprimere la propria opinione in maniera
da poter così contribuire alla formazione della
volontà collettiva che si riterrà tale al
raggiungimento dei quorum di maggioranza
previsti dal legislatore. Infatti, a norma
dell’articolo 1136 c.c., penultimo comma:
“L’Assemblea non può deliberare se non consta che
tutti i condomini sono stati invitati”. In
giurisprudenza in passato si riteneva radicalmente
nulla la delibera adottata in dispregio
dell’informativa anche ad uno soltanto dei
condomini, e non meramente annullabile come
viceversa oggi la Cassazione è orientata nel
considerare la mancanza di preventiva comunicazione;
ciò sulla base di una più ortodossa interpretazione
dell’articolo 1137 c.c. (che propone solamente il
caso di annullabilità) e nella considerazione che,
il limite temporale dei trenta giorni è stato posto
dal Legislatore al fine di rendere certi in un breve
tempo i rapporti di Condominio. Pertanto oggi, come
confermato nella sentenza della Suprema Corte di
Cassazione a sezioni unite N° 4805 del 7/03/2005, la
mancata comunicazione dell’avviso di convocazione
dell’Assemblea anche ad uno soltanto dei condomini
non rende la delibera nulla bensì semplicemente
annullabile. Ciò premesso, nel caso in cui
un’Assemblea, regolarmente convocata, deliberi su di
un punto dell’ordine del giorno e poi
successivamente i condomini tornino a votare
diversamente sul medesimo punto, raggiungendo un
differente deliberato, rispetto ai condomini che
ebbero a lasciare l’adunanza (nella certezza di aver
già discusso e votato l’argomento, ignari di una
seconda pronuncia assembleare) questo potrà essere
impugnato ex art. 1137 c.c. (nei trenta giorni dal
ricevimento del verbale), essendo il caso del tutto
analogo a quello dell’omessa comunicazione
dell’assemblea. |