Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


02/10/2005

 

Il parcheggio condominiale

Quesito:

Abito in un Condominio il cui cortile è solo in parte utilizzato per il parcheggio dei veicoli di tutti noi condomini. Di recente, tuttavia, sono sorti problemi di spazio per l’accresciuto numero di auto. E’ possibile destinare a parcheggio anche la restante parte del cortile ad oggi inutilizzata, tenuto conto, tra l’altro, che il regolamento condominiale non prevede alcun divieto di sosta?

 

Risponde: Avv. Debora Lolli

 

Occorre, innanzitutto, premettere che il cortile è, tecnicamente, lo spazio scoperto compreso tra i corpi di un edificio o più edifici avente lo scopo primario di assicurare aria e luce alle unità immobiliari circostanti che su di esso si affacciano. Si tratta, in realtà, di una nozione di ampia portata, che finisce con il comprendere tutti gli spazi liberi posti esternamente agli edifici, come gli spazi verdi, le intercapedini ed i parcheggi. Il cortile è, in via presuntiva, compreso nell’elencazione – non tassativa – delle parti comuni dell’edificio contenuta nell’art. 1117 c.c. Tale presunzione trova il suo fondamento nella oggettiva attitudine del cortile condominiale di servire al godimento collettivo, a prescindere dalla sua effettiva utilizzazione e dalla dimostrazione della sua specifica utilità. I cortili condominiali, tuttavia, non esauriscono la loro utilità nel dare aria e luce o accesso agli edifici circostanti, potendo, tra le numerose potenzialità di utilizzazione, essere, ad esempio, adibiti a parcheggio di veicoli o al deposito di materiali. Pertanto, accanto al godimento oggettivo dei cortili, che non può subire limitazioni apprezzabili né esclusioni per i condomini la cui proprietà individuale affaccia su tali aree ricevendo aria e luce, esiste un godimento soggettivo. Il regolamento condominiale o, in mancanza di disciplina in esso della destinazione del cortile, la deliberazione presa dall’assemblea a maggioranza, trattandosi di atto di ordinaria amministrazione, possono disciplinare la destinazione e le modalità d’uso del cortile comune a parcheggio, optando per diverse soluzioni, tra le quali l’assegnazione di un posto auto a ciascun condomino e a ciascun appartamento, ovvero, quando lo spazio non sia sufficiente per l’uso diretto di tutti i condomini, promiscuamente o con sistema di turni temporali o frazionamento di spazi. La materia dei parcheggi è, in ogni caso, alquanto complessa, essendovi al riguardo numerose fonti normative. Merita, senz’altro, menzione non solo l’art. 18 della legge n. 765/1967, che ha imposto di riservare nelle nuove costruzioni appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore a un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione, ma anche l’art. 9 della legge n. 122/1989, secondo il quale i proprietari degli immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi o nei locali siti al piano terra dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari. In conclusione, nel caso da Lei prospettato, non prevedendo il regolamento del Condominio alcun divieto di sosta, Ella potrà chiedere la convocazione di un’assemblea, affinché, tenuto conto della disciplina contenuta nel suddetto regolamento con riguardo all’uso delle parti comuni, si discuta delle diverse soluzioni possibili tra le quali, ad esempio, la destinazione a parcheggio dell’area condominiale non utilizzata o l’impiego di turni temporali, mettendosi ai voti le diverse proposte, considerato che la delibera assembleare di destinazione a parcheggio condominiale di aree comuni scoperte e di regolamentazione delle modalità d’uso delle stesse da parte dei singoli condomini andrà approvata con la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, comma quinto, c.c., non essendo necessaria a tale scopo l’unanimità dei consensi degli aventi diritto al voto.  

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