Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


Il recesso dal contratto di locazione divenuto particolarmente gravoso

 

Quesito:

 

Esercito in un immobile ad uso diverso dall’abitazione, preso in locazione, un’attività commerciale che negli ultimi mesi ha subito una notevole flessione negativa e che, dunque, sto considerando di interrompere non potendo più sostenerne i costi. Potrebbe una simile situazione costituire una motivazione che mi consenta di recedere legittimamente dal contratto di locazione in anticipo rispetto alla sua naturale scadenza, anche se tale facoltà non è contrattualmente prevista?

 

 

Risponde: Avv. Debora Lolli

 

Occorre, innanzitutto, premettere che con specifico riferimento alle locazioni di immobili urbani ad uso diverso dall’abitazione, anche quando il contratto di locazione non preveda che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, l’art. 27 ultimo comma della legge n. 392/1978 consente al conduttore di recedere in qualsiasi momento dal contratto, qualora ricorrano gravi motivi, con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata, comunicazione nella quale, secondo l’orientamento della Cassazione, devono essere contestualmente e concretamente specificati anche i predetti gravi motivi. Tale specificazione, infatti, non solo è necessaria - sebbene non espressamente prevista dalla legge - affinché la dichiarazione di recesso si perfezioni, ma consente altresì al locatore di verificare e contestare tempestivamente la sussistenza dei motivi addotti dal conduttore e la loro idoneità a legittimare il recesso medesimo.  Per quanto riguarda il contenuto ed i limiti della nozione dei gravi motivi in presenza dei quali l’ultimo comma del suddetto articolo 27 consente al conduttore di esercitare il potere di recesso, l’elaborazione giurisprudenziale ha cercato di selezionare i presupposti causali che fondano tale potere. Si è, pertanto, sostenuto che i gravi motivi devono collegarsi a fatti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto, che siano tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore la persistenza del rapporto stesso e devono avere carattere oggettivo, non potendo attenere esclusivamente alla sfera della unilaterale e soggettiva valutazione della parte conduttrice. Sono stati, ad esempio, ritenuti gravi motivi, legittimanti il recesso ai sensi dell’art. 27, ultimo comma, della legge n. 392/1978, la mancata realizzazione di un piano di sviluppo edilizio della zona, produttiva di effetti negativi sulle prospettive commerciali nelle quali il conduttore aveva fatto affidamento al momento della stipulazione del contratto di locazione, così come l’andamento della congiunzione economica (sia favorevole che sfavorevole all’attività dell’impresa), sopravvenuto ed oggettivamente imprevedibile, che, imponendo l’ampliamento o la riduzione della struttura aziendale, sia tale da rendere particolarmente gravosa la persistenza del rapporto di locazione. Deve essere, al contrario, esclusa la ricorrenza dei gravi motivi nell’ipotesi in cui la domanda di recesso sia fondata sul diniego di autorizzazione amministrativa per esercitare nell’immobile locato l’attività convenuta nel contratto, quando già al momento della stipulazione non sussistevano i presupposti di fatto e di diritto per ottenere l’autorizzazione stessa; non sono, altresì, considerati gravi motivi di recesso né gli incrementi dell’attività imprenditoriale del conduttore, tali da rendere inadeguata la ridotta superficie dell’immobile locato, poiché conseguenza di una prevedibile e perseguita espansione dell’attività imprenditoriale del conduttore, né, più in generale, gli eventi che rientrano nell’ordinario rischio di impresa. In conclusione, alla luce di quanto sopra, occorrerà valutare se nel Suo caso possa configurarsi la fattispecie del recesso per “gravi motivi” ai sensi dell’art. 27, ultimo comma, della sopra citata legge. In caso positivo, potrà senz’altro recedere dal contratto di locazione da Lei stipulato, comunicando al locatore, mediante lettera raccomandata, tale Sua intenzione, indicando nella stessa i gravi motivi del recesso, come richiesto dalla citata legge.

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