Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


06/03/2005

Rifacimento dei balconi, suddivisione delle spese

 

Quesito :

Vorrei avere informazioni sul come suddividere le spese di rifacimento dei balconi e relative pensiline, con aggiunta di materiale scaccia piccioni, in una piccola palazzina. Si consideri che non sono mai stati calcolati i millesimi appartamento.

 

Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

 

I balconi negli edifici in Condominio sono da un lato un elemento costituente l’insieme e l’estetica delle facciate perimetrali e dall’altro un accessorio di pertinenza dei proprietari degli immobili che vi si affacciano e vi accedono. Sulla base di questa duplice funzione, si può ritenere che, le spese per le opere afferenti al calpestio, quali impermeabilizzazione e rivestimento, sono di competenza del proprietario esclusivo, mentre ogni altra spesa riguardante la sistemazione di elementi esterni, quali frontalini, parapetti “cielini” (ovverosia la facciata opposta al piano di calpestio soprastante), va sostenuta da tutti i condomini in ragione del valore delle proprietà di ciascuno ex art. 1123, primo comma, c.c., ovverosia in millesimi generali. Così la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza N° 1361 del 18 marzo 1989 ha affermato che, le spese occorrenti per il ripristino dei rivestimenti esterni dei muretti di recinzione delle terrazze di proprietà esclusiva, riguardando elementi che costituiscono parte integrante della facciata, sono a carico di tutti i condomini e non soltanto dei proprietari esclusivi delle singole terrazze, come pure il Tribunale di Milano nella sentenza N° 15193 del 14 ottobre 1991 ha ritenuto corretto porre a carico di tutti i condomini le spese di manutenzione dei frontalini e cornicioni, nonché delle balaustre esterne trattandosi di elementi che concorrono a formare con la loro armonia e simmetria il decoro architettonico dello stabile nel suo complesso. Per quanto attiene all’installazione di elementi dissuasori per piccioni, avendo tali congegni la funzione di tenere lontani i volatili dal fabbricato al fine di evitare rumori, sporcizie ed imbrattamenti, le relative spese dovrebbero anch’esse essere ripartite tra i condomini sulla base dei rispettivi millesimi di proprietà. Qual’ora non sia mai stata formata una tabella millesimale, come nel caso di specie, o l’Assemblea dei condomini disporrà l’incarico ad un tecnico per la redazione di questa, o in alternativa i condomini dovranno trovare unanimemente un diverso accordo sul come ripartirsi le spese in comunione

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