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06/03/2005
Rifacimento dei balconi, suddivisione delle spese
Quesito
:
Vorrei avere informazioni sul come suddividere le
spese di rifacimento dei balconi e relative
pensiline, con aggiunta di materiale scaccia
piccioni, in una piccola palazzina. Si consideri che
non sono mai stati calcolati i millesimi
appartamento.
Risponde : ANDREA TOLOMELLI –
Presidente dell’ALAC di Bologna
I balconi negli edifici in Condominio sono da un
lato un elemento costituente l’insieme e l’estetica
delle facciate perimetrali e dall’altro un
accessorio di pertinenza dei proprietari degli
immobili che vi si affacciano e vi accedono. Sulla
base di questa duplice funzione, si può ritenere
che, le spese per le opere afferenti al calpestio,
quali impermeabilizzazione e rivestimento, sono di
competenza del proprietario esclusivo, mentre ogni
altra spesa riguardante la sistemazione di elementi
esterni, quali frontalini, parapetti “cielini”
(ovverosia la facciata opposta al piano di
calpestio soprastante), va sostenuta da tutti i
condomini in ragione del valore delle proprietà di
ciascuno ex art. 1123, primo comma, c.c., ovverosia
in millesimi generali. Così la Suprema Corte di
Cassazione nella sentenza N° 1361 del 18 marzo 1989
ha affermato che, le spese occorrenti per il
ripristino dei rivestimenti esterni dei muretti di
recinzione delle terrazze di proprietà esclusiva,
riguardando elementi che costituiscono parte
integrante della facciata, sono a carico di tutti i
condomini e non soltanto dei proprietari esclusivi
delle singole terrazze, come pure il Tribunale di
Milano nella sentenza N° 15193 del 14 ottobre 1991
ha ritenuto corretto porre a carico di tutti i
condomini le spese di manutenzione dei frontalini e
cornicioni, nonché delle balaustre esterne
trattandosi di elementi che concorrono a formare con
la loro armonia e simmetria il decoro architettonico
dello stabile nel suo complesso. Per quanto attiene
all’installazione di elementi dissuasori per
piccioni, avendo tali congegni la funzione di tenere
lontani i volatili dal fabbricato al fine di evitare
rumori, sporcizie ed imbrattamenti, le relative
spese dovrebbero anch’esse essere ripartite tra i
condomini sulla base dei rispettivi millesimi di
proprietà. Qual’ora non sia mai stata formata una
tabella millesimale, come nel caso di specie, o
l’Assemblea dei condomini disporrà l’incarico ad un
tecnico per la redazione di questa, o in alternativa
i condomini dovranno trovare unanimemente un diverso
accordo sul come ripartirsi le spese in comunione |