Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


18/09/2005

 

Servitù sugli spazi condominiali

 

Quesito:

Un condomino proprietario di un giardinetto privato, confinate con il cortile comune, vorrebbe cambiare l’attuale cancello pedonale con uno carrabile, demolendo parte della recinzione divisoria, per far accedere così dal cortile condominiale autovetture da posteggiare poi nel proprio giardino. Il nostro Regolamento di condominio vieta innovazioni nelle proprietà esclusive che interessino in modo diretto ed indiretto parti comuni, quali aperture di porte, finestre o simili. È possibile e se si, quale maggioranza assembleare verrebbe richiesta ?

 

 

Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

 

L’Esistenza di un cancello pedonale nella recinzione che separa un giardinetto di proprietà esclusiva di un condomino dal cortile condominiale, è traccia dell’esistenza di una servitù di passaggio pedonale a favore del fondo esclusivo (detto dominante) ed a carico del fondo di proprietà condominiale (detto servente), probabilmente costituitasi per destinazione del buon padre di famiglia ex art. 1062 c.c.; nel caso di specie, costruttore e venditore del fabbricato condominiale.  La giurisprudenza pronunciatasi in materia è difatti orientata nel riconoscere la possibilità della costituzione, e l’esistenza, di servitù a favore dell’unità immobiliare di proprietà di un singolo condomino ed a carico dei beni comuni, o viceversa, senza che, il principio fondante di diritto “nemini res sua servit” (nessuno può vantare servitù su di una cosa propria) possa esserne d’ostacolo, posto che, la contitolarità del bene comune determina l’inapplicabilità del principio suddetto, viceversa operante solamente ogniqualvolta un’unica persona sia titolare del fondo servente e del fondo dominante (vedi conformemente Cass. Civile N° 6994 del 17/07/1998). Ciò detto, possono così trovare nel caso in dibattito, piena applicazione gli articoli 1065 e 1067 del c.c., a mente dei quali: “colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo,…., nel dubbio circa l’estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente”; e ancora ai sensi del successivo articolo 1067 c.c. : “ Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente”. Pertanto, l’ampliamento del cancello da pedonale a carrabile, potrebbe comportare un’ingiustificata alterazione del diritto; difatti se ora le aree comuni devono sopportare un passaggio pedonale, un domani dovrebbero così consentire un transito carrabile, con tutto ciò che ne consegue: mantenimento di spazi di manovra più ampi, struttura e portanza della strada, inquinamento acustico e atmosferico per le adiacenti  finestre dello stabile condominale, aggravio del transito. Il ragionamento suddetto pare poi racchiuso, e così rafforzato, nell’ambito del Regolamento di condominio vigente nello stabile condominiale, ove vieta di fare innovazioni nelle proprietà individuali che interessino in modo diretto ed indiretto le parti comuni, quali aperture di porte finestre e simili, atteso anche che, la recinzione da abbattere potrebbe intendersi comune in quanto di confine ex art. 880 c.c., secondo comma. Ad ogni buon conto occorre poi osservare che, lo stesso articolo 1102 c.c., ultimo comma, prescrive al condomino di astenersi da quei comportamenti estensivi del proprio diritto in danno degli altri condomini, senza il preventivo compimento di quegli atti idonei al mutamento del titolo del suo possesso. Per quanto alla possibilità di variare l’estensione della suddetta servitù, questa può ritenersi materia sottratta al sindacato assembleare e che potrebbe essere modificata solamente dall’accordo unanime di tutti i condomini. Infatti ai sensi dell’articolo 1108 c.c., applicabile nei rapporti di Condominio in virtù del richiamo di cui all’articolo 1139 c.c., è necessario il consenso unanime di tutti i partecipanti per gli atti di costituzione di diritti reali e pertanto per ogni loro variazione (vedi in tal senso Cass. Civile N° 3865 del 30 marzo 1993).  

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