Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


09/01/2005

Solidarietà tra condomini

 

Quesito:

 

Può l’amministratore di un condominio, nel caso venisse o non riconfermato, agire per il recupero coattivo dei crediti dovuti alla morosità delle quote di alcuni condomini nei confronti di un qualsiasi condomino, indipendentemente dalla circostanza che, questi abbia regolarmente adempiuto al suo obbligo contributivo? Possono essere chiesti dai condomini i danni all’amministratore che nonostante ad ogni assemblea abbia garantito il ricorso all’autorità giudiziaria, non abbia dato seguito alle promesse ?

 

Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

 

L’Amministratore di Condominio a norma del combinato disposto dell’articolo 1130, 3° comma, c.c. con l’articolo 1135, punto 2° e 3°, c.c., deve riscuotere i contributi necessari al mantenimento dei beni comuni ed all’erogazione dei servizi d’interesse collettivo, nella misura delle disposizioni assembleari a preventivo e consuntivo. L’Articolo 63, 1° comma, delle disposizioni d’attuazione al c.c. riconosce poi, all’Amministratore, la possibilità di ottenere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, per la riscossione dei contributi condominiali, in base allo stato di ripartizione ritualmente approvato dell’Assemblea dei condomini. Da tali norme, ne discende, da un lato, la legittimazione attiva dell’Amministratore a procedere giudizialmente nei confronti dei condomini morosi, senza necessità di ricorrere preventivamente al giudizio assembleare, dall’altro il dovere dell’Amministratore di adempiere diligentemente al mandato d’amministrazione conferitogli, ponendo in essere tutti quegli Atti necessari al recupero del credito, nell’ambito delle facoltà di legge e delle disponibilità ricevute dai condomini. Pertanto, nel caso di morosità di alcuni condomini, a meno che, non esista una riserva di cassa all’uopo dedicata, all’Amministratore verranno di conseguenza a mancare parte dei fondi preventivati per far fronte alle spese d’interesse comune, allorché, dovrà, convocare i condomini in Assemblea per far loro anticipare la quota del condomino moroso e le spese necessarie per attivare, o proseguire, l’azione legale per il recupero del credito, prima che, qualche terzo creditore, non vedendosi saldato, ingiunga al Condominio il pagamento delle proprie spettanze. In tal senso, la Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza N° 13631 del 05.11.2001, ha ritenuto legittima la deliberazione assembleare, la quale tenda a sopperire all’inadempimento del condomino moroso, con la costituzione di un fondo cassa ad hoc, al fine di evitare i danni ben più gravi nei confronti dei condomini tutti, esposti al vincolo di solidarietà passiva. Infatti, ad eccezione di, alcuni e sporadici casi giurisprudenziali, ove è stato escluso il legame di solidarietà passiva tra condomini, ritenendo viceversa operante la regola della parziarietà, in base alla quale ogni condomino è responsabile esclusivamente limitatamente alla propria quota di comproprietà, i condomini sono più propriamente ritenibili tra loro solidalmente responsabili nei confronti dei terzi creditori, stante la previsione normativa di cui all’articolo  1115 c.c. dettata in materia di comunione, applicabile al Condominio in virtù del rinvio di cui all’articolo 1139 c.c., come tra le tante sentenze riportato anche nella succitata massima. Il vincolo di solidarietà passiva, ex art. 1292 e 1294 c.c., comporta che, ogni condomino può essere escusso per l’intero debito del Condominio da un terzo, nei cui confronti è condebitore solidale, indipendentemente dall’adempimento del suo obbligo rispetto al Condominio, e di conseguenza ha diritto di regresso nei confronti degli altri condomini, limitatamente alla quota di spesa dovuta da ciascuno di essi in ragione dei rispettivi millesimi di comproprietà (vedi conformemente Cass. Civile N° 1510 del 23 02 1999). Ciò premesso, nel caso di specie, l’Amministratore, se in carica, ha facoltà di chiedere la contribuzione degli altri condomini per sopperire alla mancanza di cassa, causa il mancato pagamento di un condomino, solo in quanto abbia posto la problematica all’attenzione dell’Assemblea dei condomini ed ottenuto la delibera di una rata straordinaria in tal senso. Come pure, potrà essere passibile di una azione di responsabilità per gli eventuali danni che dovessero derivare ai condomini per il mancato tempestivo ricorso all’Autorità Giudiziaria per il recupero del credito, come tra l’altro, più volte garantito in sede assembleare dallo stesso Amministratore. Si osservi poi che, l’Amministratore cessato dal Suo incarico, al pari di qualunque altro terzo creditore, potrà agire nei confronti dei condomini per il recupero del proprio onorario e delle somme da questi eventualmente anticipate.

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