|
06/02/2005
Trasferimento di un terreno d’interesse archeologico
– documenti da portare al Notaio
Quesito
Siamo
due cugini contitolari, un mezzo per ciascuno, di un
appezzamento di terreno, senza sovrastanti
fabbricati, in un Comune vicino a Bologna.
L’intenzione di mia cugina è quella di trasferirmi
la piena proprietà della sua quota di terreno,
poiché la stessa non ha più intenzione di esserne
titolare.
Quali documenti dobbiamo portare al Notaio e
comunque ci conviene stipulare una donazione,
piuttosto che una vendita, visto che dal Certificato
di destinazione urbanistica che già il Notaio ci ha
anticipato di portare risultano proprio le
particelle oggetto dell'atto Zone di interesse
archeologico?
Risponde :
CHIARA MORUZZI, Notaio in Cesena
Sicuramente tra i documenti indispensabili per
stipulare un atto in cui vi sia terreno, anche in
quote, è il Certificato di Destinazione
Urbanistica interessante le particelle, tutte e sole
quelle oggetto dell'atto.
Detto certificato è altrimenti detto "C.D.U."ed
occorre richiederlo in bollo presso l'Ufficio
Tecnico del Comune in cui si trova il terreno.
Il
Notaio deve potere avere questo certificato poiché
spesso è obbligato per legge ad allegarlo all'atto
ed inoltre solo vedendosi certificata la natura del
terreno oggetto dell'atto il Notaio può farsi
un'idea di come verrà tassato l'atto che si andrà a
stipulare.
Nel caso specifico poi sorge il problema di un
eventuale diritto di prelazione che lo Stato od
altri enti locali pubblici potrebbero esercitare
sull'acquisto della quota di terreno appunto di
"interesse archeologico".
Infatti, a tale proposito esiste tutta una
legislazione volta a riconoscere appunto il detto
diritto di prelazione a favore dei soggetti
menzionati, quando oggetto di trasferimento siano
beni di interesse culturale, archeologico
e paesaggistico.
Alla sua domanda se per evitare il sorgere del
diritto di prelazione a favore dei detti Enti
pubblici convenga stipulare una donazione piuttosto
che una vendita, le rispondo che dall'1 Maggio 2004,
in virtù di una legislazione specifica entrata di
recente in vigore (D.lgs.n.42 del 22 Gennaio 2004),
se il trasferimento del bene, o quota di bene, di
interesse archeologico, culturale o paesaggistico
(per cui presso le Sovrintendenze esistono, o
dovrebbero esistere, precisi elenchi!), avviene con
atto a titolo gratuito quale è appunto una donazione
il diritto di prelazione degli enti pubblici non
sussiste!
La
informo gentile lettore che sino all'entrata in
vigore della predetta normativa lo Stato era, per
questi beni, titolare di un preciso diritto di
prelazione legale esercitabile con i tempi ed i modi
di legge....con difficoltà notevoli per il libero
commercio degli stessi beni...e per i titolari dei
medesimi, oltre che per i Notai. |