Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


06/02/2005

 

Trasferimento di un terreno d’interesse archeologico – documenti da portare al Notaio

 

Quesito

 

 

Siamo due cugini contitolari, un mezzo per ciascuno, di un appezzamento di terreno, senza sovrastanti fabbricati, in un Comune vicino a Bologna. L’intenzione di mia cugina è quella di trasferirmi la piena proprietà della sua quota di terreno, poiché la stessa non ha più intenzione di esserne titolare. Quali documenti dobbiamo portare al Notaio e comunque ci conviene stipulare una donazione, piuttosto che una vendita, visto che dal Certificato di destinazione urbanistica che già il Notaio ci ha anticipato di portare risultano proprio le particelle oggetto dell'atto Zone di interesse archeologico?

 

 

Risponde : CHIARA MORUZZI, Notaio in Cesena

 

 

                                                                                              Sicuramente tra i documenti indispensabili per stipulare un atto in cui vi sia terreno, anche in quote, è il Certificato di Destinazione Urbanistica interessante le particelle, tutte e sole quelle oggetto dell'atto. Detto certificato è altrimenti detto "C.D.U."ed occorre richiederlo in bollo presso l'Ufficio Tecnico del Comune in cui si trova il terreno. Il Notaio deve potere avere questo certificato poiché spesso è obbligato per legge ad allegarlo all'atto ed inoltre solo vedendosi certificata la natura del terreno oggetto dell'atto il Notaio può farsi un'idea di come verrà tassato l'atto che si andrà a stipulare. Nel caso specifico poi sorge il problema di un eventuale diritto di prelazione che lo Stato od altri enti locali pubblici potrebbero esercitare sull'acquisto della quota di terreno appunto di "interesse archeologico". Infatti, a tale proposito esiste tutta una legislazione volta a riconoscere appunto il detto diritto di prelazione a favore dei soggetti menzionati, quando oggetto di trasferimento siano beni di interesse culturale, archeologico e paesaggistico. Alla sua domanda se per evitare il sorgere del diritto di prelazione a favore dei detti Enti pubblici convenga stipulare una donazione piuttosto che una vendita, le rispondo che dall'1 Maggio 2004, in virtù di una legislazione specifica entrata di recente in vigore (D.lgs.n.42 del 22 Gennaio 2004), se il trasferimento del bene, o quota di bene, di interesse archeologico, culturale o paesaggistico (per cui presso le Sovrintendenze esistono, o dovrebbero esistere, precisi elenchi!), avviene con atto a titolo gratuito quale è appunto una donazione il diritto di prelazione degli enti pubblici non sussiste!  La informo gentile lettore che sino all'entrata in vigore della predetta normativa lo Stato era, per questi beni, titolare di un preciso diritto di prelazione legale esercitabile con i tempi ed i modi di legge....con difficoltà notevoli per il libero commercio degli stessi beni...e per i titolari dei medesimi, oltre che per i Notai.

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