Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


 

TRASFORMAZIONE DELL’IMPIANTO CENTRALIZZATO DI RISCALDAMENTO

Quesito

La mia domanda riguarda il passaggio da un impianto di riscaldamento centralizzato a più autonomi, nel condominio dove vivo. L’impianto non si presta ad essere modificato con lavori modesti, infatti io dovrei uscire di casa, e non so proprio dove andare, e pagare una cifra proibitiva. Con quale maggioranza il condominio potrà decidere l’intervento? Occorre l’unanimità?

 

Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

 

Il problema posto dal lettore, va inquadrato nell’ambito dell’interpretazione dell’articolo 26 comma secondo della legge N° 10 del 9/01/1991, sul risparmio energetico, che prevede per gli interventi su parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo energetico, la validità delle delibere prese a maggioranza delle quote millesimali. Tale disposto richiama espressamente il precedente articolo 8, lettera g, il quale include tra gli interventi diretti a realizzare il risparmio energetico, la trasformazione dell’impianto centralizzato di riscaldamento in più unifamiliari. Pertanto se i condomini vorranno avvalersi del disposto della legge in parola, secondo la giurisprudenza dominante (v. ex plurimis Cass. Civ. N°1165 del 11/02/1999), potranno a maggioranza di quote millesimali, procedere nel deliberare la soppressione del vecchio impianto centralizzato, in luogo di più impianti esclusivi, nell’ambito di un preciso progetto termo-tecnico attestante il prossimo risparmio energetico dell’operazione globale; elaborato che potrà anche seguire successivamente alla delibera. Precedentemente all’entrata il vigore della legge 10 del 1991, si riteneva che un simile intervento avrebbe dovuto necessariamente essere deliberato con il voto unanime dei partecipanti al Condominio, comportando un pregiudizio per le singole unità immobiliari, attesa la conseguente inservibilità del bene comune (impianto di riscaldamento), vietata ai sensi dell’articolo 1120, 3° comma, c.c. ed i notevoli lavori da eseguirsi nelle proprietà esclusive per lo smantellamento del vecchio impianto e la creazione di nuovi autonomi. In dottrina alcuni autori, a ragion veduta, ritengono che l’artico 26 della legge 10/1991, non possa applicarsi per la soppressione dell’impianto centralizzato, essendo questo non un semplice intervento su parti comuni, come previsto nella legge, riguardando anche cospicui interventi su proprietà esclusive. Una simile interpretazione si è però ritenuta svilente la ratio della legge ispirata ad incentivare il risparmio energetico. Si è pure affermato che permarrebbe comunque il limite dell’articolo 1121 c.c., in merito alla gravosità dell’opera, anche se difficilmente configurabile alla luce di un ragionevole risparmio energetico.

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