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TRASFORMAZIONE DELL’IMPIANTO CENTRALIZZATO DI
RISCALDAMENTO
Quesito
La mia domanda riguarda il passaggio da un
impianto di riscaldamento centralizzato a più
autonomi, nel condominio dove vivo. L’impianto non
si presta ad essere modificato con lavori modesti,
infatti io dovrei uscire di casa, e non so proprio
dove andare, e pagare una cifra proibitiva. Con
quale maggioranza il condominio potrà decidere
l’intervento? Occorre l’unanimità?
Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC
di Bologna
Il problema posto dal lettore, va inquadrato
nell’ambito dell’interpretazione dell’articolo 26
comma secondo della legge N° 10 del 9/01/1991, sul
risparmio energetico, che prevede per gli interventi
su parti comuni di edifici, volti al contenimento
del consumo energetico, la validità delle delibere
prese a maggioranza delle quote millesimali. Tale
disposto richiama espressamente il precedente
articolo 8, lettera g, il quale include tra
gli interventi diretti a realizzare il risparmio
energetico, la trasformazione dell’impianto
centralizzato di riscaldamento in più unifamiliari.
Pertanto se i condomini vorranno avvalersi del
disposto della legge in parola, secondo la
giurisprudenza dominante (v. ex plurimis
Cass. Civ. N°1165 del 11/02/1999), potranno a
maggioranza di quote millesimali, procedere nel
deliberare la soppressione del vecchio impianto
centralizzato, in luogo di più impianti esclusivi,
nell’ambito di un preciso progetto termo-tecnico
attestante il prossimo risparmio energetico
dell’operazione globale; elaborato che potrà anche
seguire successivamente alla delibera.
Precedentemente all’entrata il vigore della legge 10
del 1991, si riteneva che un simile intervento
avrebbe dovuto necessariamente essere deliberato con
il voto unanime dei partecipanti al Condominio,
comportando un pregiudizio per le singole unità
immobiliari, attesa la conseguente inservibilità del
bene comune (impianto di riscaldamento), vietata ai
sensi dell’articolo 1120, 3° comma, c.c. ed i
notevoli lavori da eseguirsi nelle proprietà
esclusive per lo smantellamento del vecchio impianto
e la creazione di nuovi autonomi. In dottrina alcuni
autori, a ragion veduta, ritengono che l’artico 26
della legge 10/1991, non possa applicarsi per la
soppressione dell’impianto centralizzato, essendo
questo non un semplice intervento su parti comuni,
come previsto nella legge, riguardando anche
cospicui interventi su proprietà esclusive. Una
simile interpretazione si è però ritenuta svilente
la ratio della legge ispirata ad incentivare
il risparmio energetico. Si è pure affermato che
permarrebbe comunque il limite dell’articolo 1121
c.c., in merito alla gravosità dell’opera, anche se
difficilmente configurabile alla luce di un
ragionevole risparmio energetico. |